LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 16
Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la
progettazione delle opere
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla
progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonche' di studi e
progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro
realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del
comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30,
l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art.
35 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e' integrata nella misura di Lire
1.000.000.000 (Euro 516.456,90). (Cap. 43027).
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2
dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, concernente Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
omissis
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
omissis".
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
omissis
I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono
concessi prioritariamente alle opere relative ad interventi che
maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalita', alla
qualita' ambientale e alla logistica dei trasporti.
omissis".
2) Il testo dell'art. 35 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota
2) all'art. 4, era il seguente:
"Art. 35 - Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per
la progettazione delle opere
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla
progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonche' di studi e
progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro
realizzazione, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 e
del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n.30 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa: Esercizio 2001: Lire
1.000.000.000 (Euro 516.456,90)Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000
(Euro 1.549.370,70)(Cap. 43027).".