LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 12
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento
rifiuti cosi' come previsto dall'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994,
n. 27 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)
Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)
Esercizio 2003: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
(Cap. 37334).
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo dell'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, concernente
Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, e' il seguente:
"Art. 31 - Contributi regionali
1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente
legge, nonche' al fine di incentivare l'adeguamento del sistema
regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle
disposizioni contenute nel DPR 10 settembre 1982, n. 915 e nelle
altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai
Comuni, alle Comunita' montane, alle societa' costituite fra Enti
pubblici nonche' a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati,
per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del
cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente
documentata.
2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non
inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla
raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonche'
alla realizzazione delle stazioni ecologiche.
3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma
3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a
finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.".