LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 11
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie
disposta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976,
n. 47, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 18
aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:
Esercizio 2001: + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
Esercizio 2002: + Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
Esercizio 2003: + Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
(Cap. 35305).
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 novembre 1976, n.
47, concernente Disciplina transitoria degli interventi per il
finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, e' il
seguente:
"Art. 3
omissis
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino
a copertura totale di detto costo.
omissis".
2) Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota
2) all'art. 4, era il seguente:
"Art. 23 - Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro
consorzi, per la esecuzione di opere aquedottistiche e fognarie sono
disposte ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976,
n. 47 le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 6.000.000,000 (Euro 3.098.741,39)
Esercizio 2002: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)
Esercizio 2003: Lire 4.000.000.000 (Euro 2,065,827,60) (Cap.
35305).".