REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 11                                                               
Opere acquedottistiche e fognarie                                               
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro                  
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie                
disposta ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976,             
n. 47, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 18              
aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:                             
Esercizio 2001: + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)                          
Esercizio  2002:    + Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)                    
Esercizio 2003:    + Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)                     
(Cap. 35305).                                                                   
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 novembre 1976, n.             
47, concernente Disciplina transitoria degli interventi per il                  
finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo                   
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino            
a copertura totale di detto costo.                                              
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota             
2) all'art. 4, era il seguente:                                                 
"Art. 23 - Opere acquedottistiche e fognarie                                    
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro                  
consorzi, per la esecuzione di opere aquedottistiche e fognarie sono            
disposte ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976,             
n. 47 le seguenti autorizzazioni di spesa:                                      
Esercizio 2001: Lire 6.000.000,000 (Euro 3.098.741,39)                          
Esercizio 2002: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)                          
Esercizio 2003: Lire 4.000.000.000 (Euro 2,065,827,60)   (Cap.                  
35305).".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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