LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 10
Investimenti per la sicurezza delle citta'
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 25 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 15 a valere sull'esercizio 2001 e' ridotta di Lire
120.000.000 (Euro 61.974,83) (Cap. 31110).
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo dell'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15, concernente
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e
del Bilancio pluriennale 2000-2002, e' il seguente:
"Art. 25 - Investimenti per la sicurezza delle citta'
1. Per la realizzazione di investimenti volti al miglioramento della
sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle
citta', ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana ai sensi
della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione
degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana
(art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n.
19)" Esercizio 2000: Lire 20.000.000.000 (Euro
10.329.137,98)Esercizio 2001: Lire 20.000.000.000 (Euro
10.329.137,98).".