REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Organizzazione turistica regionale -                                            
Interventi per la promozione   e commercializzazione turistica                  
1. Per l'attuazione, attraverso l'APT Servizi, del piano annuale                
delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale            
e per il cofinanziamento di progetti elaborati dai soggetti aderenti            
alle Unioni cosi' come previsto dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 le                
autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18, comma 1, lettera b)              
della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono integrate nel modo seguente:               
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)                          
Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)                          
(Cap. 25558).                                                                   
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concerne Organizzazione turistica                
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione                  
turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre 1996, n. 47, della L.R.           
20 maggio 1994,  n.22, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale             
abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.                                    
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 9           
del 2001, citata alla nota 2) all'art. 4, era il seguente:                      
"Art. 18 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la                
promozione e commercializzazione turistica                                      
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo            
1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la              
promozione e commercializzazione turistica", sono disposte le                   
seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi              
definiti nei capitoli sotto riportati:                                          
omissis                                                                         
b) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del             
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di                 
carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl           
di progetti di promozione turistica e di commercializzazione                    
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui                  
all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere             
a) e b) ed art. 8, comma 3 e articoli 13 e 19 della L.R. 4 marzo                
1998, n. 7)"   Esercizio 2001: Lire 300.000.000 (Euro                           
154.937,07)Esercizio 2002: Lire 21.300.000.000 (Euro                         
11.000.531,95).".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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