REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 7                                                                
Interventi volti alla promozione,   allo sviluppo e alla                        
qualificazionedell'impresa cooperativa                                       
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo               
1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale            
per la cooperazione" le autorizzazioni di spesa disposte per                    
l'esercizio 2001, dall'art. 14 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 sono             
integrate nel modo seguente:                                                    
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle           
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e                   
successive modificazioni)"   Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);                 
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di           
programmi di integrazioni e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),            
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"   Lire               
50.000.000 (Euro 25.822,84).                                                    
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota 2)             
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 14 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla               
qualificazione dell'impresa cooperativa                                         
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo               
1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale            
per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 2001, le seguenti           
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:                  
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle           
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e                   
successive modificazioni)"   Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76);                
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento della progettazione di           
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),            
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"   Lire               
500.000.000 (Euro 258.228,45);                                                  
c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del           
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis,              
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"   Lire                   
500.000.000 (Euro 258.228,45).".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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