LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Finanziamento di progetti rilevanti
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del
tessuto produttivo regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, per la
realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n.
25, dall'art. 13, lett. b) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e'
aumentata di Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22). (Cap. 21068).
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) La L.R. 13 maggio 1993, n. 25, concerne Norme per la
riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica
del territorio - ERVET SpA.
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 9
del 2001, citata alla nota 2) all'art. 4, era il seguente:
"Art. 13 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
omissis
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare
interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in
convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese SpA (art. 7, L.R.
13 maggio 1993, n. 25)" Esercizio 2001: Lire 2.780.000.000 (Euro
1.435.750,18).".