LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in
difficolta'. Contributi in capitale
1. Per l'attuazione di interventi integrativi in favore delle aziende
agricole ed agro-alimentari in difficolta' attivati ai sensi del
comma 2 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9, la Regione puo'
concedere contributi in conto capitale, secondo limiti, criteri e
procedure definiti dalla Giunta regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in alternativa ai
contributi in conto interessi corrisposti in forma attualizzata
previsti al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9.
3. Per l'esercizio 2001, al fine di assicurare la massima
tempestivita', l'intervento integrativo regionale attuato ai sensi
del presente articolo puo' essere attivato, in relazione ai contenuti
dei programmi statali che saranno predisposti a norma dell'art. 13,
comma 2, del DLgs 30 aprile 1998, n. 173, nei limiti della
complessiva autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 della L.R. 18
aprile 2001, n. 9.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto,
nella parte spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio
finanziario, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e cassa tra i Capitoli 20058 e 20056 (CNI), a norma di
quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 2001, citata
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in
difficolta'
omissis
2. L'intervento regionale e' attivato ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 e dal comma 2 dell'art. 11
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, ad integrazione dei programmi di
intervento disposti dallo Stato in base al comma 2 dell'art. 13 del
DLgs n. 173 del 1998.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 2001, citata
alla nota 2) all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in
difficolta'
omissis
3. A tal fine e' autorizzata la concessione di contributi in conto
interessi da corrispondersi in forma attualizzata secondo limiti,
criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.".
Comma 3
3) Il testo del comma 2 dell'art. 13 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173,
concernente Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' il seguente:
"Art. 13 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle
imprese di trasformazione e commercializzazione
omissis
2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese agricole e agroalimentari, il Ministero per le Politiche
agricole, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma
di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".
4) Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota
2) all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 12 - Interventi per le aziende agricole ed agro-alimentari in
difficolta'
1. Per l'attuazione di interventi in favore delle aziende agricole ed
agro-alimentari in difficolta' e' disposta una autorizzazione di
spesa per l'esercizio 2001 di Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).
(Cap. 20058 CNI).
2. L'intervento regionale e' attivato ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 e dal comma 2 dell'art. 11
della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39, ad integrazione dei programmi di
intervento disposti dallo Stato in base al comma 2 dell'art. 13 del
DLgs n. 173 del 1998.
3. A tal fine e' autorizzata la concessione di contributi in conto
interessi da corrispondersi in forma attualizzata secondo limiti,
criteri e procedure definiti dalla Giunta regionale.".
Comma 4
5) Il testo dell'art. 13 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10,
concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennnale 2001-2003, e' il
seguente:
"Art. 13 - Misure di flessibilizzazione - Variazioni ai capitoli di
spesa appartenenti ai raggruppamenti di cui all'elenco "V"
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
finanziate con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2001, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa
iscritti all'interno dei raggruppamenti di cui all'elenco "V"
allegato alla presente legge, distintamente per le spese correnti e
le spese in conto capitale, in deroga al disposto del comma 1
dell'art. 39 della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' per
la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al
presente articolo.
3. Le variazioni di cui al comma 1 non possono essere deliberate dopo
il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a
norma del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e successive
modificazioni.".