REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 4                                                                
Interventi a favore delle cooperative di garanzia                               
e dei consorzi fidi e credito.                                                  
Settore agricolo                                                                
1. Per il finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi              
fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi                    
derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese             
agricole socie, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 12            
dicembre 1997, n. 43, l'autorizzazione di spesa disposta, per                   
l'esercizio 2001, dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. 18               
aprile 2001, n. 9 e' integrata nella misura di Lire 2.000.000.000               
(Euro 1.032.913,80).   (Cap. 18436).                                            
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 12              
dicembre 1997, n. 43, concernente Interventi a favore di forme                  
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R.             
14 aprile 1995, n. 37, e' il seguente:                                          
"Art. 1 - Finalita'                                                             
omissis                                                                         
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:                           
omissis                                                                         
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti,              
assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi,                 
concessi alle imprese agricole socie;                                           
omissis".                                                                       
2) Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 18             
aprile 2001, n. 9, concernente Legge finanziaria regionale adottata a           
norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive             
modificazioni in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di                 
previsione per l'esercizio 2001 e del Bilancio pluriennale 2001-2003,           
era il seguente:                                                                
"Art. 10 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei              
consorzi fidi e credito. Settore agricolo                                       
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e consorzi fidi e              
del credito nel settore agricolo, ai sensi della L.R. 12 dicembre               
1997, n. 43, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per              
gli interventi sottoelencati:                                                   
omissis                                                                         
c) Cap. 18346 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai                  
consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi           
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole              
socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)"              
Esercizio 2001: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35).".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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