REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 3                                                                
Interventi nel settore delle bonifiche                                          
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della            
L.R. 2 agosto 1984, n. 42 e' disposta, per l'esercizio 2001, una                
autorizzazione di spesa di Lire 4.900.000.000 (Euro 2.530.638,81).              
(Cap. 16332).                                                                   
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 2 agosto 1984, n. 42 concerne Nuove norme in materia di enti            
di bonifica. Delega di funzioni amministrative.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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