LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 3
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
L.R. 2 agosto 1984, n. 42 e' disposta, per l'esercizio 2001, una
autorizzazione di spesa di Lire 4.900.000.000 (Euro 2.530.638,81).
(Cap. 16332).
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
La L.R. 2 agosto 1984, n. 42 concerne Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative.