COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI
Designazione del Revisore unico dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Parma
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.20" modificato
con L.R. 3 luglio 2001, n. 18 si informa che la Giunta regionale deve
provvedere alla designazione del Revisore unico dell'Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma.
Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta n.676 del 6
maggio 1997, con la quale si nomina il Revisore unico dell'Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma nella
persona del rag. Gianfranco Carra, con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 347 del 15 ottobre 1997, e' stato costituito il
Revisore unico, che dura in carica quattro anni.
Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli
stessi".
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Revisore unico
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Parma.
2) Requisiti e condizioni occorrenti per le designazioni e per le
funzioni connesse alla carica: in via generale: - il designato deve
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per
esercitare la funzione; - la persona designata non deve trovarsi
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la
funzione da ricoprire; in via particolare: - il designato deve essere
iscritto nel ruolo dei revisori contabili di cui al DLgs 27 gennaio
1992, n. 88; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro
i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre
nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per
uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile
e nel RD 16 marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2 della L.R. 24/94); -
in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale,
sussiste incompatibilita, con le funzioni di: a) membro del
Parlamento Nazionale od Europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco
o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o
Assessore di un'Amministrazione provinciale; b) componente di
organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma
di vigilanza sull'Azienda, ovvero dipendente con funzioni direttive
del medesimo organismo; c) magistrato ordinario, amministrativo,
contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o
procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze
Armate o di Polizia, in servizio. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Parma - ARSTUD, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20
gennaio 1998, n. 24 la carica di Revisore non puo' essere assunta da
parenti o affini entro il quarto grado dei componenti gli altri
organi dell'Azienda. I candidati non possono essere dipendenti
dell'Universita'.
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: in deroga
all'art. 17 della L.R. 50/96 si applica temporaneamente la normativa
regionale in materia di compensi agli organi di controllo di Enti ed
aziende regionali: a) indennita' mensile lorda dell'importo massimo
di Lire 1.607.409; b) qualora il componente non risieda nel Comune
sede dell'Azienda: indennita' giornaliera chilometrica forfettaria
lorda massima di: Lire 22.592 da 10 a 20 Km.; Lire 33.719 da 20 a 40
Km.; Lire 45.016 da 40 a 60 Km.; Lire 56.312 oltre 60 Km., secondo
quanto stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 2114 del 29/9/1983 e secondo l'inserimento
nelle fasce di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 572
dell'11/2/1997, esecutiva a termini di legge. In alternativa
all'indennita' di cui alla lettera b) del punto 3), e' previsto il
rimborso spese viaggio nella misura stabilita dalla normativa
regionale. Per eventuali trasferte connesse con l'espletamento
dell'incarico conferito spetta un'indennita' di missione e rimborso
spese calcolati nella misura prevista per i consiglieri regionali. Si
specifica che l'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Parma determinera', all'interno dei limiti massimi
cosi' individuati e nel rispetto dei criteri e delle direttive
fissati con la deliberazione consiliare 2114/83, l'importo degli
emolumenti da corrispondere ai componenti dei propri organi.
4) Durata della carica: quattro anni.
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: -
entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,
qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in
carta semplice, proposte di candidatura indirizzandole al
responsabile del procedimento, dott.ssa Lori Favilli
dell'Assessorato Scuola, Formazione, Universita', Lavoro e Pari
opportunita' - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 -
Bologna.
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,
comma 1, L.R. 24/94).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Bertelli