COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI
Designazione del Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Parma
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19
ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n.20" modificato
con L.R. 3 luglio 2001, n. 18 si informa che la Giunta regionale deve
provvedere alla designazione del Presidente dell'Azienda regionale
per il diritto allo studio universitario di Parma.
Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta n.687 del 6
maggio 1997, con la quale si nomina, d'intesa con l'Universita' degli
Studi di Parma, il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario di Parma nella persona della dott.ssa
Margherita Cavalieri, con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 347 del 15 ottobre 1997, e' stato costituito il
Presidente, che dura in carica quattro anni.
Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24
"gli organi esercitano le loro funzioni fino alla scadenza" e la
ricostituzione degli stessi "deve avvenire in tempo utile affinche'
il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli
stessi".
1) Organismo e carica a cui si riferiscono le nomine: Presidente
dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di
Parma.
2) Requisiti e condizioni occorrenti per le designazioni e per le
funzioni connesse alla carica: in via generale: - il designato deve
possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per
esercitare la funzione; - la persona designata non deve trovarsi
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la
funzione da ricoprire; in via particolare: - i requisiti di
onorabilita' non sussistono per coloro i quali si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre nei confronti di
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena
detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero per uno dei delitti
previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel RD 16
marzo 1942, n. 267 (art. 3, comma 2 della L.R. 24/94); - in ogni
caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale, sussiste
incompatibilita' con le funzioni di: a) membro del Parlamento
Nazionale od Europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore
di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di
un'Amministrazione provinciale; b) componente di organismi tenuti ad
esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza
sull'Azienda, ovvero dipendente con funzioni direttive del medesimo
organismo; c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di
ogni altra giurisdizione speciale; d) avvocato o procuratore presso
l'Avvocatura dello Stato; e) membro delle Forze Armate o di Polizia,
in servizio. Sussiste inoltre incompatibilita' ai sensi dell'art.
12 dello statuto dell'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario di Parma approvato con deliberazione della Giunta
regionale 20 gennaio 1998, n. 24 con le sottoelencate funzioni
qualora le stesse siano ricoperte in imprese fornitrici od esercenti,
direttamente od indirettamente, attivita' connesse ai servizi
gestiti dall'Azienda: f) titolarita' di azienda individuale; g)
qualifica di socio illimitatamente responsabile in societa' di
persone od anche limitatamente responsabile nel caso di societa' in
accomandita semplice; h) qualifica di amministratore o dirigente in
societa' a responsabilita' limitata.
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: a) indennita'
mensile lorda dell'importo massimo di Lire 10.046.307; b) indennita'
mensile chilometrica forfettaria lorda massima di: Lire 449.485 da
10 a 20 Km.; Lire 674.227 da 20 a 40 Km.; Lire 898.972 da 40 a 60
Km.; Lire 1.123.716 oltre 60 Km., secondo quanto stabilito dalle
tabelle allegate alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2114
del 29/9/1983 e secondo l'inserimento nelle fasce di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 572 dell'11/2/1997,
esecutiva a termini di legge. In alternativa all'indennita' di cui
alla lettera b) del punto 3), e' previsto il rimborso spese viaggio
nella misura stabilita dalla normativa regionale. Per eventuali
trasferte connesse con l'espletamento dell'incarico conferito spetta
un'indennita' di missione e rimborso spese calcolati nella misura
prevista per i consiglieri regionali. Si specifica che l'Azienda
regionale per il diritto allo studio universitario di Parma
determinera' all'interno dei limiti massimi cosi' individuati e nel
rispetto dei criteri e delle direttive fissati con la deliberazione
consiliare 2114/83, l'importo degli emolumenti da corrispondere ai
componenti dei propri organi.
4) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale,
previa intesa con l'Universita'.
5) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature: -
entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,
qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino puo' presentare, in
carta semplice, proposte di candidatura indirizzandole al
responsabile del procedimento, dott.ssa Lori Favilli
dell'Assessorato Scuola, Formazione, Universita', Lavoro e Pari
opportunita' - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 -
Bologna.
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in
corso di svolgimento - del candidato e deve contenere gli elementi
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,
comma 1, L.R. 24/94).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Bertelli