DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 2 agosto 2001, n. 7768
Disposizioni operative alle Province e alle Comunita' Montane per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore delle imprese del settore agricolo
IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la Direttiva 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2001, con cui il Ministro dell'Interno delegato per
il coordinamento della Protezione civile, ha precisato criteri e
modalita' per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 bis della
Legge 365/00, nonche' fissato al 13 aprile 2001 il termine entro il
quale i soggetti danneggiati dovranno presentare la relativa
richiesta;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001
avente oggetto: "Emergenze idrogeologiche verificatesi nel
territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Prime
indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 4 bis della Legge
11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288
dell'11 dicembre 2000";
visti in particolare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della predetta
deliberazione regionale, con i quali viene stabilito che:
- le domande delle imprese industriali, artigiane, agroindustriali,
agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi,
pubblici esercizi, studi professionali e societa' sportive facenti
parte di Federazioni o di Enti riconosciuti dal CONI e persone
fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio
d'impresa, vanno presentate, entro il 13 aprile 2001, ai Comuni nel
cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati;
- i Comuni interessati dovranno provvedono, entro 30 giorni
successivi alla ricezione delle domande, al loro inoltro presso gli
Enti competenti;
- le Province e le Comunita' montane, quali soggetti competenti in
materia di agricoltura, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
vengono incaricate dello svolgimento dell'istruttoria delle domande
di contributi, della concessione ed erogazione degli stessi nonche'
dell'effettuazione dei controlli, relativamente alle domande delle
imprese agricole, agroindustriali e delle persone fisiche
proprietarie degli immobili destinati all'esercizio d'impresa
ubicati nei territori danneggiati;
- i competenti Direttori generali della Regione Emilia-Romagna
forniranno agli Enti, competenti per materia o incaricati dalla
medesima deliberazione, successive indicazioni in ordine
all'istruttoria delle domande di contributi, alla concessione ed
erogazione degli stessi nonche' allo svolgimento dei controlli;
viste inoltre:
- la direttiva del 10 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 aprile 2001, con la quale il Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della Protezione civile ha integrato,
limitatamente al settore agricoltura, la precedente direttiva
generale del 30 gennaio 2001;
- la lettera, prot. APC/464/2001/DIR in data 10 aprile 2001, con la
quale il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile, nelle more
della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della Direttiva
integrativa sopra citata, raccomanda, alle Regioni interessate, una
adeguata dilazione del termine di presentazione delle domande, da
parte dei soggetti interessati, rispetto a quanto previsto dalla
Direttiva 30 gennaio 2001;
- la delibera di Giunta regionale n. 741 dell'8 maggio 2001 avente
oggetto "Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio
regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Integrazione alle
indicazioni fornite con deliberazione di Giunta regionale 350/01,
settore agricoltura in ordine all'applicazione dell'art. 4 bis della
Legge 365/00;
visti in particolare i punti 1, 2 e 3 del dispositivo della precitata
deliberazione di Giunta regionale 741/01, con i quali viene stabilito
che:
- le domande per la richiesta dei benefici derivanti
dall'applicazione della Direttiva del Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della Protezione civile, in data 10
aprile 2001, recante "Integrazione alla Direttiva per l'applicazione
dell'art. 4 bis della Legge 365/00 - Settore Agricoltura", vanno
presentate, dalle imprese del settore agricolo, entro il 28 maggio
2001, ai Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni
danneggiati;
- i Comuni interessati, raccolte le domande di cui al precedente
punto 1), provvedono, entro i successivi 30 giorni, ad inoltrare le
stesse alle Province ed alle Comunita' montane, competenti sulla
materia a norma della L.R. 15/97, ai fini della relativa istruttoria;
- l'importo ammissibile, per il calcolo del volume di danno per
interventi previsti alla lett. b) e, limitatamente ai benefici
alternativi sui pioppeti, alla lettera d) della Direttiva 10 aprile
2001, venga determinato secondo i valori fissati dal prezzario
regionale approvato con delibera di Giunta regionale n.1062 del 24
giugno 1997;ritenuto conseguentemente di emanare delle disposizioni
operative integrative delle Direttive - 30 gennaio 2001 e 10 aprile
2001 - del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della
Protezione civile, come individuate nell'Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del
presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa;
2) di approvare le disposizioni operative, rivolte alle Province e
alle Comunita' montane competenti in materia di agricoltura, ai sensi
della L.R. 15/97, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art.
4 bis della Legge 365/00 a favore delle imprese del settore agricolo,
allegate alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
3) di precisare che le succitate "Disposizioni operative", integrano
quelle contenute nelle piu' volte citate Direttive Ministeriali 30
gennaio 2001 e del 10 aprile 2001;
4) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
ALLEGATO A
Disposizioni operative alle Province e alle Comunita' montane, per
l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge
365/00 a favore delle imprese del settore agricolo
1) Disposizioni generali
A) Benefici finanziari
1.1) Le presenti disposizioni integrano quelle contenute nelle
Direttive ministeriali 30 gennaio 2001 e 10 aprile 2001, del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile;
1.2) le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dei
benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore dei
soggetti compresi tra quelli indicati al punto 2.1 della Direttiva
ministeriale 30 gennaio 2001, di seguito elencati: - imprese
agricole, agroindustriali e persone fisiche proprietarie degli
immobili destinati all'esercizio d'impresa agricola ubicati nei
territori danneggiati;
1.3) le imprese agricole beneficiano dei contributi di cui alle
presenti disposizioni per gli interventi indicati nel punto 2.3 della
Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001 e nella Direttiva ministeriale
integrativa 10 aprile 2001, con conseguente esclusione della
applicabilita' della Legge 185/92. Per gli interventi specifici di
cui al punto 2.8, lettere a), b) e c) della Direttiva 30 gennaio
2001, non disciplinati dalla Legge 365/00, si applicano
esclusivamente le disposizioni della Legge 185/92.
B) Entita' dei benefici concedibili
1.1) I contributi saranno determinati in misura percentuale rispetto
al valore del danno ammesso a contributo. La percentuale di
contributo, nel rispetto delle percentuali massime stabilite dalla
Legge 365/00 per le varie tipologie di intervento, sara' determinata
successivamente dalla Regione in rapporto alle risorse
complessivamente disponibili per le finalita' di cui alla legge
medesima.
2) Contributi per le attivita' agricole
A) Disposizioni generali
1.1) Per la concessione ed erogazione dei contributi la Regione
Emilia-Romagna si avvale delle Province e delle Comunita' montane le
quali provvedono all'istruttoria delle domande, alla concessione ed
erogazione dei contributi nonche' alla effettuazione dei controlli;
1.2) le Province e le Comunita' montane, effettuano gli accertamenti
istruttori sulle domande loro pervenute, per il tramite dei Comuni, e
trasmettono, entro il 30 settembre 2001, alla Regione, sulla base dei
modelli Aa) e Ab) allegati alla presente, gli elenchi dei soggetti
richiedenti con specificazione dell'ammontare del danno ammissibile
al contributo (Allegato Aa) e per i non aventi titolo e/o i
rinunciatari, dei motivi di inammissibilita' (Allegato Ab);
1.3) la Giunta regionale provvedera' con propri atti, sulla base
delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a ripartire i
finanziamenti tra le Province e le Comunita' montane interessate;
1.4) entro 45 giorni dalla ripartizione dei fondi da parte della
Regione, le Province e le Comunita' montane provvederanno con propri
atti a concedere i contributi e a darne comunicazione agli
interessati.
B) Beneficiari
1.1) Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: -
imprese agricole ed agro-industriali; - persone fisiche e giuridiche
proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa agricola,
ubicati nei territori danneggiati.
C) Criteri per la determinazione del valore dei danni
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.3 "Interventi
ammissibili" della Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001 e dalla
Direttiva ministeriale 10 aprile 2001, vengono individuati i seguenti
criteri per la determinazione del valore dei danni.
1.1) Beni immobili Non sono ammissibili a contributo i danni relativi
a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle
disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta
sanatoria. Ai fini della quantificazione del danno si fa
riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le
stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.Il
ripristino costituisce condizione per l'erogazione del contributo e
pertanto deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni
dichiarati o periziati.
1.2) Beni mobili registrati Il valore del danno e'
determinato:a) in caso di distruzione o danno irreparabile
(accertato sulla base delle denunce di legge), dal valore di mercato
indicato, per la medesima tipologia di bene, dai listini del novembre
2000 riportati nelle riviste specializzate e nelle tabelle in uso
presso i rivenditori;b) in caso di danno riparabile, dal costo
per la riparazione (determinato da fatture o da preventivi di
riparazione).
1.3) Beni mobili, attrezzature, macchinari Il valore del danno e'
determinato:a) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal
costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche,
anche tecniche, di quello andato distrutto;b) in caso di danno
riparabile, dal costo per il ripristino.
1.4) Scorte Il valore del danno e' determinato:a) in caso di
distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto delle
scorte andate perdute (materie prime, scorte vive) ovvero dal costo
del materiale necessario per la produzione dei semilavorati o
prodotti finiti;b) in caso di danno riparabile, dal costo per il
ripristino.
1.5) Ripristino coltivabilita' dei terreni e reimpianto piantagioni
arboree Tali lavori sono ammissibili per la spesa fatturata
necessaria al ripristino di terreni agricoli di qualunque genere
purche' risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare
concessione.Nel ripristino della coltivabilia' dei terreni, sono
compresi anche i ripristini di opere indispensabili, quali muri a
secco, viminate, ecc. per la tenuta dei terrazzamenti.
1.6) Ripristino coltivabilita' dei terreni e ripristino impianto
piantagioni arboree eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo
Sono ammissibili altresi', in alternativa a quanto stabilito al
precedente punto 1.5, i lavori eseguiti direttamente
dall'imprenditore agricolo per il ripristino della coltivabilita'
dei terreni sommersi o danneggiati e il reimpianto di piantagioni
arboree distrutte.L'importo ammissibile per il calcolo del valore
del danno e' determinato sulla base dei valori desunti dal prezzario
regionale approvato con delibera di Giunta regionale n.1062 del 24
giugno 1997.Il costo del ripristino - anche se superiore al valore
tabellare, cosi' come fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni
provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10, in vigore al momento del verificarsi dell'evento, sulla
base del tipo di coltura catastale indicata - viene riconosciuto nei
limiti del suddetto valore tabellare.
1.7) Indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati
completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi
e torrenti Per i terreni nei quali non puo' essere ripristinato lo
strato coltivabile a causa dell'erosione profonda o perche' inclusi
in via pressoche' permanente nell'alveo di fiumi e torrenti cosi'
come modificatosi a seguito dell'alluvione, puo' essere corrisposto
un indennizzo pari al valore tabellare, come fissato dalle tabelle
redatte dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art.
14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 in vigore al momento del
verificarsi dell'evento, sulla base del tipo di coltura catastale
certificata o denunciata. L'indennizzo ricevuto per i terreni non
ripristinabili deve essere reimpiegato in azienda.Tale indennizzo,
ai sensi della Legge 365/00, spetta ai proprietari dei terreni
agricoli perduti. Nell'ambito della famiglia dell'imprenditore
agricolo e' consentita la corresponsione dell'indennizzo di cui sopra
anche nel caso in cui il titolare dell'impresa risulti essere diverso
dal proprietario del terreno, purche' il proprietario stesso faccia
parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso
di coltivatore pensionato) attivita' agricola nella medesima
impresa, cosi' come intesa all'art. 230 bis del Codice civile
("Dell'impresa familiare").
1.8) Prodotti agricoli immagazzinati per la vendita e resi
incommerciabili dall'alluvione Poiche' il verificarsi
dell'alluvione in molte aziende ha irrimediabilmente danneggiato o
asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti e
immaganizzati, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito per
l'annata agraria successiva, i prodotti in magazzino saranno
ammissibili al calcolo del volume di danno come scorte.Il valore
di riferimento dovra' essere determinato con perizia asseverata o,
per i casi in cui la perizia non e' necessaria, con
autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei
"Mercuriali" delle Camere di Commercio.Il costo per l'eventuale
spesa sostenuta per la riessicazione dei cereali puo' concorrere
alla determinazione del valore di danno. A tal fine faranno fede le
fatture della ditta che ha provveduto alla riessicazione ovvero a
quelle per l'acquisto del combustibile necessario.
D) Adempimenti istruttori delle Province e delle Comunita' montane
1.1) Ai fini dell'ammissibilita' delle domande ai benefici di cui
alla Legge 365/00, le Province e le Comunita' montane verificano la
completezza delle stesse e dei relativi allegati previsti al punto
2.4, lett. b) della Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001. Qualora
la domanda, presentata ai Comuni entro i termini di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001 e n. 741
dell'8 maggio 2001, non sia completamente compilata ovvero carente in
alcuno degli allegati, le Province e le Comunita' montane ne
richiedono l'integrazione, dando un termine di 20 giorni per la
regolarizzazione, trascorso il quale senza che sia intervenuta la
regolarizzazione stessa, la domanda e' dichiarata non ammissibile.
1.2) L'eventuale inammissibilita' della domanda e' comunicata agli
interessati dalle Province e dalle Comunita' montane.
E) Spesa ammissibile a contributo
1.1) Fermi restando i limiti di cui ai punti 2.2. e 2.4, lettera c)
della Direttiva ministeriale del 30 gennaio 2001, nonche' ribadito
quanto indicato nella presente (paragrafo 1, lettera B), punto 1.1 e
paragrafo 2, lettera A), punti 1.2, 1.3 e 1.4), le Province e le
Comunita' montane provvedono, con propri atti, all'ammissione, delle
istanze ai benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 ed
alla determinazione dell'importo della spesa ammissibile a
contributo e ne danno comunicazione ai beneficiari.
F) Presentazione della documentazione di spesa
1.1) Contestualmente alla domanda ovvero successivamente, comunque
non oltre il termine di 12 mesi dalla comunicazione della spesa
ammissibile a contributo, gli interessati presentano alle Province e
alle Comunita' montane, territorialmente competenti, la dichiarazione
sostitutiva di cui al modello allegato D alla Direttiva ministeriale
30 gennaio 2001. A detta dichiarazione va allegata una scheda
riassuntiva delle spese, redatta secondo il modello e le indicazioni
che saranno fornite dalle Province e dalle Comunita' montane,
corredata da fotocopie in carta semplice delle fatture elencate. Tale
modello tiene luogo della relazione analitica di cui al punto 2.4,
lettera c), ultimo capoverso della Direttiva ministeriale 30 gennaio
2001.
G) Erogazione del contributo
1.1) Ribadito quanto indicato al punto 2.4, lettera c) della
Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001, si precisa che i contributi
in conto capitale verranno concessi ed erogati, ai beneficiari, dalle
Province e dalle Comunita' montane in unica soluzione,
successivamente alla presentazione della documentazione di cui al
precedente punto F).
1.2) Limitatamente al contributo in conto capitale l'erogazione
potra' avvenire mediante anticipo (se espressamente richiesto dal
beneficiario) pari al 50% del contributo stesso e subordinatamente
alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata
ai sensi di legge.
1.3) Secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 15/97 i
contributi in conto interessi verranno concessi ai beneficiari dalle
Province e dalle Comunita' montane. La Regione provvede alla
liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento
sulla base degli atti definitivi di concessione assunti dagli Enti
competenti e della documentazione dell'avvenuta stipula del
finanziamento.
1.4) Il contributo in conto interessi puo' riguardare anche
finanziamenti gia' attivati dal beneficiario alla data di
presentazione della domanda, per le finalita' di cui alla Legge
365/00. Le Province e le Comunita' montane, sulla base di quanto
stabilito ai punti 2.2 e 2.4, lett. c) della Direttiva ministeriale
30 gennaio 2001 provvederanno a determinare le modalita' per la
concessione del contributo in conto interessi. La concessione
avverra' in unica soluzione per l'importo ammesso, attualizzato al
tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale
Europea.L'erogazione del contributo in conto interessi verra'
effettuata ad avvenuta attivazione del finanziamento in conto
interessi, da parte del beneficiario del finanziamento stesso.
H) Controlli
1.1) Le domande sono soggette a controllo da parte delle Province e
delle Comunita' montane in relazione al diritto del richiedente, alla
sussistenza dei danni e alla loro valutazione, al nesso di causalita'
rispetto alle calamita' idrogeologiche dell'ottobre-novembre 2000 e
all'effettuazione del ripristino/ricostruzione per i quali i
contributi sono richiesti, nonche' alla sussistenza dell'evento
che ha causato il danno nell'area dove sono localizzati i beni
danneggiati.
1.2) I controlli saranno svolti a campione dalle Province e dalle
Comunita' montane mediante sorteggio, secondo la percentuale
determinata dalla Regione in base al numero complessivo delle domande
presentate. Le Province e le Comunita' montane, eventualmente in
collaborazione con i Comuni, potranno eseguire controlli ulteriori
volti in particolare alla verifica dei contributi concessi
sull'ordinanza 3090/00.
1.3) Nell'ambito delle attivita' di controllo le Province e le
Comunita' montane possono richiedere, e gli interessati sono
obbligati ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la
documentazione di cui e' stata dichiarata l'esistenza ivi compresa la
documentazione probatoria del valore dei beni e possono altresi'
procedere ad ispezioni dei beni di cui e' stato dichiarato il
danneggiamento ed il ripristino.
1.4) Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso
di causalita' o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione
dei lavori, le Province e le Comunita' montane procederanno alla
revoca del contributo ferme restando le ulteriori conseguenze
previste dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi l'accertamento puo'
determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.
I) Norma di rinvio
Le Province e le Comunita' montane interessate, con propri
provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori
condizioni, criteri e modalita' per la gestione degli interventi
agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall'evento calamitoso
dell'autunno 2000.
(segue allegato fotografato)