REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 2 agosto 2001, n. 7768

Disposizioni operative alle Province e alle Comunita' Montane per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore delle imprese del settore agricolo

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Viste:                                                                          
- la Direttiva 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale             
del 12 febbraio 2001, con cui il Ministro dell'Interno delegato per             
il coordinamento  della Protezione civile, ha precisato criteri e               
modalita' per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4 bis della             
Legge 365/00, nonche' fissato al 13 aprile 2001 il termine entro il             
quale i soggetti danneggiati dovranno presentare la relativa                    
richiesta;                                                                      
- la deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001              
avente oggetto: "Emergenze  idrogeologiche verificatesi nel                     
territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Prime                 
indicazioni in  ordine all'applicazione dell'art. 4 bis della Legge             
11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288            
dell'11 dicembre 2000";                                                         
visti in particolare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della predetta            
deliberazione regionale, con i quali viene stabilito che:                       
- le domande delle imprese industriali,  artigiane, agroindustriali,            
agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi,             
pubblici esercizi, studi professionali e societa' sportive facenti              
parte  di Federazioni o di Enti riconosciuti dal CONI e persone                 
fisiche proprietarie degli immobili  destinati all'esercizio                    
d'impresa, vanno presentate, entro il 13 aprile 2001, ai Comuni nel             
cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati;                        
- i Comuni interessati dovranno provvedono, entro 30 giorni                     
successivi alla ricezione delle domande, al loro inoltro presso gli             
Enti competenti;                                                                
- le Province e le Comunita' montane, quali  soggetti competenti in             
materia di agricoltura, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,              
vengono  incaricate  dello svolgimento dell'istruttoria delle domande           
di contributi, della concessione ed erogazione degli stessi nonche'             
dell'effettuazione dei controlli, relativamente alle domande delle              
imprese agricole, agroindustriali e delle persone fisiche                       
proprietarie  degli immobili  destinati all'esercizio d'impresa                 
ubicati nei territori danneggiati;                                              
- i competenti Direttori generali della Regione Emilia-Romagna                  
forniranno agli Enti, competenti per materia o incaricati dalla                 
medesima deliberazione,  successive indicazioni in ordine                       
all'istruttoria delle domande di contributi, alla concessione ed                
erogazione degli stessi nonche' allo svolgimento dei controlli;                 
viste inoltre:                                                                  
- la direttiva del 10 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta                    
Ufficiale del 27 aprile 2001, con la quale il Ministro dell'Interno             
delegato per il coordinamento  della Protezione civile ha integrato,            
limitatamente al settore agricoltura, la precedente direttiva                   
generale del 30 gennaio 2001;                                                   
- la lettera, prot. APC/464/2001/DIR in data 10 aprile 2001, con la             
quale il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile, nelle more                
della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della Direttiva                  
integrativa sopra citata, raccomanda, alle Regioni interessate, una             
adeguata dilazione del termine di presentazione delle domande, da               
parte dei soggetti interessati, rispetto a quanto previsto dalla                
Direttiva 30 gennaio 2001;                                                      
- la delibera di Giunta regionale n. 741 dell'8 maggio 2001 avente              
oggetto "Emergenze idrogeologiche verificatesi  nel territorio                  
regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Integrazione alle                
indicazioni fornite con deliberazione di Giunta regionale 350/01,               
settore agricoltura in  ordine all'applicazione dell'art. 4 bis della           
Legge 365/00;                                                                   
visti in particolare i punti 1, 2 e 3 del dispositivo della precitata           
deliberazione di Giunta regionale 741/01, con i quali viene stabilito           
che:                                                                            
- le domande per la richiesta dei benefici derivanti                            
dall'applicazione  della Direttiva del Ministro dell'Interno                    
delegato per il coordinamento  della Protezione civile, in data 10              
aprile 2001,  recante "Integrazione alla Direttiva per l'applicazione           
dell'art. 4 bis della Legge 365/00 - Settore Agricoltura", vanno                
presentate, dalle imprese del settore agricolo, entro il 28 maggio              
2001, ai Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni                 
danneggiati;                                                                    
- i Comuni interessati, raccolte le domande di cui al precedente                
punto 1), provvedono, entro i successivi 30 giorni, ad inoltrare le             
stesse alle Province ed alle Comunita' montane, competenti sulla                
materia a norma della L.R. 15/97, ai fini della relativa istruttoria;           
- l'importo ammissibile, per il calcolo del volume di danno per                 
interventi previsti alla lett. b) e, limitatamente ai benefici                  
alternativi sui pioppeti, alla lettera d) della Direttiva 10 aprile             
2001, venga determinato secondo i valori fissati dal prezzario                  
regionale approvato con delibera di Giunta regionale  n.1062 del 24             
giugno 1997;ritenuto conseguentemente di emanare delle disposizioni             
operative integrative delle Direttive - 30 gennaio 2001 e 10 aprile             
2001 - del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della           
Protezione civile, come individuate nell'Allegato A, parte integrante           
e sostanziale della presente determinazione;                                    
dato atto del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita                  
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito                   
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del                
presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19                   
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;                      
determina:                                                                      
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in                   
premessa;                                                                       
2) di approvare le disposizioni operative, rivolte alle Province e              
alle Comunita' montane competenti in materia di agricoltura, ai sensi           
della L.R. 15/97,  per l'applicazione dei benefici previsti dall'art.           
4 bis della Legge 365/00 a favore delle imprese del settore agricolo,           
allegate alla presente determinazione quale  parte integrante e                 
sostanziale (Allegato A);                                                       
3) di precisare che le succitate "Disposizioni operative", integrano            
quelle contenute nelle piu' volte  citate Direttive Ministeriali 30             
gennaio 2001 e del 10 aprile 2001;                                              
4) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni operative alle Province e alle Comunita' montane, per              
l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge                
365/00 a favore delle imprese del settore agricolo                              
1) Disposizioni generali                                                        
A) Benefici finanziari                                                          
1.1) Le presenti disposizioni integrano quelle contenute nelle                  
Direttive ministeriali 30 gennaio 2001 e 10 aprile 2001, del Ministro           
dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile;             
1.2) le presenti disposizioni disciplinano l'applicazione dei                   
benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore dei               
soggetti compresi tra quelli indicati al punto 2.1 della Direttiva              
ministeriale 30 gennaio 2001, di seguito elencati: - imprese                    
agricole, agroindustriali e persone fisiche proprietarie degli                  
immobili destinati all'esercizio d'impresa agricola ubicati nei                 
territori danneggiati;                                                          
1.3) le imprese agricole beneficiano dei contributi di cui alle                 
presenti disposizioni per gli interventi indicati nel punto 2.3 della           
Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001 e nella Direttiva ministeriale           
integrativa 10 aprile 2001, con conseguente esclusione  della                   
applicabilita' della Legge 185/92. Per gli interventi specifici di              
cui al punto 2.8, lettere a), b) e c) della Direttiva 30 gennaio                
2001, non disciplinati dalla Legge 365/00, si  applicano                        
esclusivamente le disposizioni della Legge 185/92.                              
B) Entita' dei benefici concedibili                                             
1.1) I contributi saranno determinati in misura percentuale rispetto            
al valore del danno ammesso a contributo. La percentuale di                     
contributo, nel rispetto  delle percentuali massime stabilite dalla             
Legge 365/00 per le varie tipologie di intervento, sara'  determinata           
successivamente dalla Regione in rapporto alle risorse                          
complessivamente disponibili per le finalita' di cui alla legge                 
medesima.                                                                       
2) Contributi per le attivita' agricole                                         
A) Disposizioni generali                                                        
1.1) Per la concessione ed erogazione dei contributi la Regione                 
Emilia-Romagna si avvale delle Province e delle Comunita' montane le            
quali provvedono all'istruttoria delle domande, alla concessione ed             
erogazione dei contributi nonche' alla effettuazione dei controlli;             
1.2) le Province e le Comunita' montane, effettuano gli accertamenti            
istruttori sulle domande loro pervenute, per il tramite dei Comuni, e           
trasmettono, entro il 30 settembre 2001, alla Regione, sulla base dei           
modelli Aa) e Ab) allegati alla presente, gli elenchi dei soggetti              
richiedenti con specificazione dell'ammontare del danno ammissibile             
al contributo (Allegato Aa) e per i non aventi titolo e/o i                     
rinunciatari, dei motivi di inammissibilita' (Allegato Ab);                     
1.3) la Giunta regionale provvedera' con propri atti, sulla base                
delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, a ripartire i            
finanziamenti tra le Province e le Comunita' montane interessate;               
1.4) entro 45 giorni dalla ripartizione dei fondi da parte della                
Regione, le Province e le Comunita' montane provvederanno con propri            
atti a concedere i contributi e a darne comunicazione agli                      
interessati.                                                                    
B) Beneficiari                                                                  
1.1) Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: -                  
imprese agricole ed agro-industriali; - persone fisiche e giuridiche            
proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa agricola,           
ubicati nei territori danneggiati.                                              
C) Criteri per la determinazione del valore dei danni                           
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.3 "Interventi                     
ammissibili" della Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001 e dalla               
Direttiva ministeriale 10 aprile 2001, vengono individuati i seguenti           
criteri per la determinazione del valore dei danni.                             
1.1) Beni immobili Non sono ammissibili a contributo i danni relativi           
a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle                
disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta                
sanatoria.   Ai fini della  quantificazione del danno  si fa                    
riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le              
stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.Il                   
ripristino costituisce condizione per l'erogazione del contributo e             
pertanto deve essere  effettuato integralmente rispetto ai danni                
dichiarati o periziati.                                                         
1.2) Beni mobili registrati   Il valore del danno e'                            
determinato:a) in caso di distruzione o danno irreparabile                   
(accertato sulla base delle denunce di legge), dal valore di mercato            
indicato, per la medesima tipologia di bene, dai listini del novembre           
2000 riportati nelle riviste specializzate e nelle  tabelle in uso              
presso  i rivenditori;b) in caso di danno  riparabile, dal costo             
per la riparazione (determinato da fatture o da preventivi di                   
riparazione).                                                                   
1.3) Beni mobili, attrezzature, macchinari   Il valore del danno e'             
determinato:a) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal              
costo per il riacquisto di  bene avente le  stesse caratteristiche,             
anche tecniche, di quello  andato distrutto;b) in caso di danno              
riparabile, dal costo per il ripristino.                                        
1.4) Scorte   Il valore del danno e' determinato:a) in caso di               
distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto delle             
scorte andate perdute (materie prime, scorte vive) ovvero dal costo             
del materiale necessario per la produzione dei semilavorati o                   
prodotti finiti;b) in caso  di danno  riparabile, dal costo per il           
ripristino.                                                                     
1.5) Ripristino coltivabilita' dei terreni  e  reimpianto piantagioni           
arboree   Tali lavori sono ammissibili per la spesa fatturata                   
necessaria al ripristino di terreni agricoli  di qualunque genere               
purche' risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare            
concessione.Nel ripristino della coltivabilia' dei terreni, sono             
compresi anche i ripristini di opere indispensabili, quali muri a               
secco, viminate, ecc. per la tenuta dei terrazzamenti.                          
1.6) Ripristino coltivabilita' dei terreni  e  ripristino impianto              
piantagioni arboree eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo            
 Sono ammissibili altresi', in alternativa a quanto stabilito al                
precedente punto 1.5, i lavori eseguiti direttamente                            
dall'imprenditore  agricolo per  il ripristino della coltivabilita'             
dei terreni sommersi o danneggiati e il reimpianto di piantagioni               
arboree distrutte.L'importo ammissibile per il calcolo del valore            
del danno e' determinato sulla base dei valori desunti dal prezzario            
regionale approvato con delibera di Giunta regionale  n.1062 del 24             
giugno 1997.Il costo del ripristino - anche se superiore al valore           
tabellare, cosi' come fissato dalle tabelle redatte dalle Commissioni           
provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 gennaio            
1977, n. 10, in vigore al momento del verificarsi dell'evento, sulla            
base del tipo di coltura catastale indicata - viene riconosciuto nei            
limiti del suddetto valore tabellare.                                           
1.7) Indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati                       
completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi           
e torrenti   Per i terreni nei quali non puo' essere ripristinato lo            
strato coltivabile a causa dell'erosione profonda o perche' inclusi             
in via pressoche' permanente nell'alveo di fiumi e torrenti cosi'               
come modificatosi a seguito dell'alluvione, puo' essere corrisposto             
un indennizzo pari al valore tabellare, come fissato dalle tabelle              
redatte dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art.             
14 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 in vigore al momento del                  
verificarsi dell'evento, sulla base del tipo di coltura catastale               
certificata o denunciata. L'indennizzo ricevuto per i terreni non               
ripristinabili deve essere reimpiegato in azienda.Tale indennizzo,           
ai sensi della Legge 365/00, spetta ai proprietari dei terreni                  
agricoli perduti. Nell'ambito della famiglia dell'imprenditore                  
agricolo e' consentita la corresponsione dell'indennizzo di cui sopra           
anche nel caso in cui il titolare dell'impresa risulti essere diverso           
dal proprietario del terreno, purche' il proprietario stesso faccia             
parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso           
 di coltivatore pensionato) attivita' agricola nella medesima                   
impresa, cosi' come intesa all'art. 230 bis del Codice civile                   
("Dell'impresa familiare").                                                     
1.8) Prodotti agricoli immagazzinati per la vendita e resi                      
incommerciabili dall'alluvione   Poiche' il verificarsi                         
dell'alluvione in molte aziende ha irrimediabilmente danneggiato o              
asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti e                        
immaganizzati, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito per              
l'annata agraria successiva, i prodotti in magazzino saranno                    
ammissibili al calcolo del volume di danno come scorte.Il valore             
di riferimento dovra' essere determinato con perizia asseverata o,              
per i casi in cui la perizia non e' necessaria, con                             
autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei             
"Mercuriali" delle Camere di Commercio.Il costo per l'eventuale              
spesa sostenuta per la riessicazione dei cereali puo' concorrere                
alla determinazione del valore di danno. A tal fine faranno fede le             
fatture della ditta che ha provveduto alla riessicazione ovvero a               
quelle per l'acquisto del combustibile necessario.                              
D) Adempimenti istruttori delle Province e delle Comunita' montane              
1.1) Ai fini dell'ammissibilita' delle domande ai benefici di cui               
alla Legge 365/00, le Province e le Comunita' montane verificano la             
completezza delle stesse e dei relativi allegati previsti al punto              
2.4, lett. b) della Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001. Qualora             
la domanda, presentata ai Comuni entro i termini di cui alle                    
deliberazioni di Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001 e n. 741             
dell'8 maggio 2001, non sia completamente compilata ovvero carente in           
alcuno degli allegati, le Province e le Comunita' montane ne                    
richiedono l'integrazione, dando un termine di 20 giorni per la                 
regolarizzazione, trascorso il quale senza che sia intervenuta  la              
regolarizzazione stessa, la domanda e' dichiarata non ammissibile.              
1.2) L'eventuale inammissibilita' della domanda e' comunicata agli              
interessati dalle Province e dalle Comunita' montane.                           
E) Spesa ammissibile a contributo                                               
1.1) Fermi restando i limiti di cui ai punti 2.2. e 2.4, lettera c)             
della Direttiva ministeriale del 30 gennaio 2001, nonche' ribadito              
quanto indicato nella presente (paragrafo 1, lettera B), punto 1.1 e            
paragrafo 2, lettera A), punti 1.2, 1.3 e 1.4), le Province e le                
Comunita' montane provvedono, con propri atti, all'ammissione, delle            
istanze ai benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 ed              
alla  determinazione dell'importo della spesa ammissibile a                     
contributo e ne danno comunicazione ai beneficiari.                             
F) Presentazione della documentazione di spesa                                  
1.1) Contestualmente alla domanda ovvero successivamente, comunque              
non oltre il termine di 12 mesi  dalla comunicazione della spesa                
ammissibile a contributo, gli interessati presentano alle Province e            
alle Comunita' montane, territorialmente competenti, la dichiarazione           
sostitutiva di cui al modello allegato D alla Direttiva ministeriale            
30 gennaio 2001. A detta dichiarazione va allegata una scheda                   
riassuntiva delle spese, redatta secondo il modello e le indicazioni            
che saranno fornite dalle Province e dalle Comunita' montane,                   
corredata da fotocopie in carta semplice delle fatture elencate. Tale           
modello tiene luogo della relazione analitica di cui al punto 2.4,              
lettera c), ultimo capoverso della Direttiva ministeriale 30 gennaio            
2001.                                                                           
G) Erogazione del contributo                                                    
1.1) Ribadito quanto indicato al punto 2.4, lettera c) della                    
Direttiva ministeriale 30 gennaio 2001, si precisa che i contributi             
in conto capitale verranno concessi ed erogati, ai beneficiari, dalle           
Province e dalle Comunita' montane in unica soluzione,                          
successivamente  alla presentazione della documentazione di cui al              
precedente punto F).                                                            
1.2) Limitatamente al contributo in conto  capitale l'erogazione                
potra' avvenire mediante anticipo  (se espressamente richiesto dal              
beneficiario) pari al 50% del contributo stesso e subordinatamente              
alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata           
ai sensi di legge.                                                              
1.3) Secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 15/97 i                     
contributi in conto interessi verranno concessi ai beneficiari dalle            
Province e dalle Comunita' montane.   La Regione provvede alla                  
liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento              
sulla base degli atti definitivi di concessione assunti dagli Enti              
competenti e della documentazione dell'avvenuta stipula del                     
finanziamento.                                                                  
1.4) Il contributo in conto interessi puo' riguardare anche                     
finanziamenti gia' attivati dal beneficiario alla data di                       
presentazione della domanda, per le finalita' di cui alla Legge                 
365/00.   Le Province e le Comunita' montane, sulla base di quanto              
stabilito ai punti 2.2 e 2.4, lett. c) della Direttiva ministeriale             
30 gennaio 2001 provvederanno a determinare le modalita' per la                 
concessione del contributo in conto interessi. La concessione                   
avverra' in unica soluzione per l'importo ammesso, attualizzato al              
tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale                             
Europea.L'erogazione del contributo in conto interessi verra'                
effettuata ad avvenuta attivazione del finanziamento in conto                   
interessi, da parte del beneficiario  del finanziamento stesso.                 
H) Controlli                                                                    
1.1) Le domande sono soggette a controllo da parte delle Province e             
delle Comunita' montane in relazione al diritto del richiedente, alla           
sussistenza dei danni e alla loro valutazione, al nesso di causalita'           
rispetto alle calamita' idrogeologiche dell'ottobre-novembre 2000 e             
all'effettuazione del ripristino/ricostruzione per i quali i                    
contributi sono  richiesti, nonche'  alla sussistenza dell'evento               
che ha causato  il  danno nell'area dove sono localizzati i beni                
danneggiati.                                                                    
1.2) I controlli saranno svolti a campione dalle Province e dalle               
Comunita' montane mediante sorteggio, secondo la percentuale                    
determinata dalla Regione in base al numero complessivo delle domande           
presentate.   Le Province e le Comunita' montane, eventualmente in              
collaborazione con i Comuni, potranno eseguire controlli ulteriori              
volti in particolare alla verifica dei contributi concessi                      
sull'ordinanza 3090/00.                                                         
1.3) Nell'ambito delle attivita' di controllo le Province e le                  
Comunita' montane possono richiedere, e gli interessati sono                    
obbligati ad  esibire, pena la revoca  del contributo, tutta la                 
documentazione di cui e' stata dichiarata l'esistenza ivi compresa la           
documentazione probatoria del valore dei beni e possono altresi'                
procedere ad ispezioni  dei beni di  cui e' stato dichiarato il                 
danneggiamento ed il ripristino.                                                
1.4) Ove in sede di controllo venga accertata la mancanza del nesso             
di causalita' o la insussistenza dei danni o la mancata effettuazione           
dei lavori, le Province e le Comunita' montane procederanno alla                
revoca del contributo ferme restando le ulteriori conseguenze                   
previste dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi l'accertamento puo'           
determinare  la riduzione dell'importo ammesso a contributo.                    
I) Norma di rinvio                                                              
Le Province e le Comunita' montane interessate, con propri                      
provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori           
condizioni, criteri e modalita' per la gestione degli interventi                
agevolativi a favore  dei soggetti danneggiati dall'evento calamitoso           
 dell'autunno  2000.                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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