DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1459
Piano regionale di sviluppo rurale Misura 1.a. Modifica ed integrazione della delibera di Giunta regionale 1914/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di
Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in
particolare l'art. 8;
- il Reg. CE n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999,
recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 1999, ed
in particolare l'art. 5;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, relativa al Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 attuativo del citato Reg.
(CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. del 30 gennaio 2001, n. 2 che pone in attuazione il Piano
regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006,
ed in particolare l'art. 2, secondo comma;
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 che disciplina l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1914 del 7 novembre 2000 recante "Piano regionale di sviluppo
rurale 2000-2006. Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole -
Programma operativo di misura" (di seguito per brevita' indicata come
"Programma operativo"), con la quale e' stato approvato il Programma
operativo relativo alla predetta misura;
- n. 2053 del 21 novembre 2000 con la quale sono stati rettificati
alcuni errori materiali contenuti nel Programma operativo;
- n. 2378 del 19 dicembre 2000, con la quale si e' provveduto, in
relazione alla dilazione dei termini di presentazione delle domande,
a fissare una nuova tempistica per il programma di attuazione 2001;
- n. 929 del 29 maggio 2001, con la quale sono state apportate sia
modifiche ai termini finali di realizzazione degli interventi per
l'annualita' 2001 sia integrazioni al paragrafo 9.4 "Varianti al
Piano degli investimenti" del Programma operativo;
preso atto della necessita', in relazione alle problematiche emerse
in sede di prima applicazione, di apportare modifiche al Programma
operativo di Misura e precisamente:
- di integrare l'elenco dei Regolamenti comunitari riportato al
punto 3.9.3. "Compensazioni al reddito" del Programma operativo con
il riferimento al Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche ed
integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel
settore dei foraggi essiccati;
- di assicurare una interpretazione univoca del paragrafo 6.
"Condizioni di ammissibilita' dei Piani di investimento" del
Programma operativo con l'esplicitazione della inammissibilita' a
finanziamento degli acquisti e/o delle opere realizzati anteriormente
alla presentazione della domanda di contributo;
- di disciplinare - in considerazione della struttura unitaria
dell'impresa agricola, ancorche' costituita da corpi aziendali
fisicamente collocati in ambiti territoriali diversi - la
fattispecie relativa alla presentazione di Piani di investimento
comprendenti interventi da realizzare in territori di competenza di
piu' Enti, individuando a tal fine un apposito iter procedurale
fondato sul coordinamento e la collaborazione di tutti gli Enti
coinvolti;
- di stabilire il termine per la presentazione della documentazione
relativa all'ultimazione dei lavori nel caso di concessione di
proroga al termine di realizzazione dei lavori medesimi, prevedendo
a tal fine apposita integrazione da inserire dopo il quinto periodo
delle lettere b), c), d) ed e) del punto 9.1. "Presentazione delle
domande" del Programma operativo;
- di prevedere quale ulteriore modalita' per comprovare l'avvenuto
pagamento delle spese sostenute per la realizzazione degli
interventi, anche il bonifico bancario, integrando in tal senso la
lettera b) del punto 9.6. "Liquidazione dei contributi" del Programma
operativo;
rilevato, infine:
- che sia esigenza prioritaria, ai fini del riequilibrio
economico-sociale del territorio regionale, favorire l'ammodernamento
delle aziende agricole situate nelle aree montane della regione;
- che, per alcune aree montane, l'entita' delle risorse gia'
assegnate non sia sufficiente a soddisfare l'elevata domanda di
investimento strutturale;
ritenuto, pertanto, necessario rispondere a detta esigenza
modificando il Programma operativo in ordine anche alle modalita' di
riallocazione delle risorse non utilizzate da parte dagli Enti
originariamente assegnatari gia' previste al paragrafo 10. "Riparto
delle risorse regionali per Province e Comunita' Montane";
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657
del 3/10/2000;
dato atto del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita
Pergolotti, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal
Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del
presente atto ai sensi dell'articolo 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di integrare il punto 3.9.3. "Compensazioni al reddito" del
Programma operativo inserendo dopo la lettera l) la seguente
ulteriore lettera:
"m) Reg. CE 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo
all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei foraggi
essiccati";
2) di integrare il paragrafo 6. "Condizioni di ammissibilita' dei
Piani di investimento" del Programma operativo con il seguente punto:
"6.6. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con
inizio lavori successivo alla presentazione della domanda";
3) di modificare la seconda frase del primo periodo del paragrafo 9.
"Strumenti e procedure di attuazione" del Programma operativo nel
seguente modo:
"La competenza territoriale e' determinata dalla localizzazione
dell'area nella quale si effettua l'investimento, fatto salvo quanto
previsto al successivo punto 9.1.";
4) di sostituire conseguentemente il secondo periodo del punto 9.1.
"Presentazione delle domande" del Programma operativo con i seguenti
nuovi periodi:
"L'impresa puo' presentare al massimo due domande, anche
contemporaneamente, purche' gli investimenti previsti dai PI siano
completamente diversi tra loro.
Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di
competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovra' presentare
un'unica domanda presso l'Ente territoriale (Provincia o Comunita'
Montana) su cui ricade la prevalenza degli investimenti oggetto della
richiesta di intervento, compilando un Allegato 6 per ogni Ente
territoriale interessato.
L'Ente territoriale che riceve la domanda ha competenza per l'intero
iter procedurale, ed in particolare:
a) procedera' alla valutazione dei requisiti di ammissibilita'
previsti dal presente Programma operativo di misura;
b) coordinera', d'intesa con gli altri Enti territoriali interessati,
l'istruttoria sulla ammissibilita' e congruita' degli investimenti
previsti;
c) inserira' detta domanda nella graduatoria secondo i propri criteri
di priorita';
d) provvedera' congiuntamente agli altri Enti territoriali
interessati sia alla fase di accertamento finale della avvenuta
esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione
delle dotazioni aziendali, che ai controlli previsti al successivo
paragrafo 12. "Controlli".
Qualora si determini la condizione che detto PI sia collocato nella
graduatoria dell'Ente competente in posizione tale da essere
finanziato, ogni Ente interessato sara' chiamato a partecipare al
finanziamento dello stesso, nei limiti di quanto dichiarato
ammissibile per ogni ambito territoriale.
In tal caso l'Ente competente comunichera' alla Regione la quota di
spesa dichiarata ammissibile a carico degli altri Enti territoriali
interessati.
La Regione provvedera' in sede di riallocazione a riconoscere i
movimenti finanziari derivanti.
Qualora si determini la condizione che - a seguito di riallocazione
di risorse non impegnate da altri Enti - il PI risulti, nel rispetto
della graduatoria dell'Ente competente, ammesso a contributo nella
sua totalita', l'intero onere conseguente gravera' esclusivamente
sull'Ente medesimo";
5) di inserire dopo il quinto periodo di ciascuna delle lettere b),
c), d) ed e) del punto 9.1. "Presentazione delle domande" del
Programma operativo il seguente periodo:
"In tal caso il beneficiario e' tenuto a presentare entro 30 giorni
la documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti
effettuati, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero
dell'eventuale acconto erogato";
6) di sostituire la lettera b) del punto 9.6 "Liquidazione dei
contributi" del Programma operativo con la seguente:
"b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento costituita da
apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice
o dalla documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico";
7) di modificare il paragrafo 10. "Riparto delle risorse regionali
per Province e Comunita' Montane" - nono periodo - del Programma
operativo, che risulta pertanto cosi' sostituito:
"Qualora le Province e le Comunita' Montane non utilizzino tutte le
risorse attribuite su base annuale, il Direttore generale Agricoltura
provvedera' con atto formale entro il 10 agosto di ogni anno a
riallocare le risorse resesi disponibili, in prima istanza tra le
Comunita' Montane che presentano un fabbisogno non soddisfatto fino
all'integrale copertura di tale fabbisogno.
Le disponibilita' residue saranno riallocate fra le Province che
presentano un fabbisogno non soddisfatto parametrando su base
proporzionale le percentuali di riparto degli Enti interessati.";
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.