REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

            TITOLO III                                                          
     RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA               
     CONCERTAZIONE SOCIALE                                                      
          Art. 9                                                                
Conferenza regionale per il diritto allo studio                                 
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla                 
presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del                 
principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, e' convocata            
annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.                 
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di                        
concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale              
per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza               
permanente per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione                 
regionale tripartita, coinvolgendo altresi' gli enti di formazione              
professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle                 
famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum           
del Terzo settore.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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