LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO III
RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 9
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla
presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del
principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, e' convocata
annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di
concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale
per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza
permanente per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione
regionale tripartita, coinvolgendo altresi' gli enti di formazione
professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle
famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum
del Terzo settore.