REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

            TITOLO III                                                          
     RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA               
     CONCERTAZIONE SOCIALE                                                      
          Art. 8                                                                
Funzioni degli Enti locali                                                      
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art.             
139 del DLgs 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al              
comma 1 dell'art. 7, nonche' degli atti di indirizzo di cui al comma            
3 dello stesso articolo.                                                        
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con           
il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di                  
istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli            
interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di             
fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive                 
regionali.                                                                      
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale                   
sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli                    
obiettivi della programmazione.                                                 
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 139 del DLgs 112/98, citato alla nota 2) all'art.            
1, e' il seguente:                                                              
"Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed ai Comuni                            
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto                 
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono                 
attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria                
superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di              
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:                                    
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di               
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;                         
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle                    
istituzioni scolastiche;                                                        
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per           
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;                          
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle                       
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;                          
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;                        
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito               
delle funzioni conferite;                                                       
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo                 
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello                      
territoriale.                                                                   
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunita' Montane e le              
Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria               
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni                       
scolastiche, iniziative relative a:                                             
a) educazione degli adulti;                                                     
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;             
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;                 
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e le            
continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini             
di scuola;                                                                      
e) interventi perequativi;                                                      
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e           
di educazione alla salute.                                                      
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle                 
Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola               
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai Comuni.".                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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