LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO III
RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA
CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 8
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art.
139 del DLgs 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al
comma 1 dell'art. 7, nonche' degli atti di indirizzo di cui al comma
3 dello stesso articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con
il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di
istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli
interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di
fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive
regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale
sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli
obiettivi della programmazione.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dell'art. 139 del DLgs 112/98, citato alla nota 2) all'art.
1, e' il seguente:
"Art. 139 - Trasferimenti alle Province ed ai Comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le Comunita' Montane e le
Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e le
continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini
di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e
di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle
Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai Comuni.".