REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

             TITOLO II                                                          
         TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI                               
          Art. 5                                                                
Interventi per l'integrazione                                                   
dei soggetti in situazione di handicap                                          
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle                  
rispettive competenze ed in conformita' alle Leggi 5 febbraio 1992,             
n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi -           
interventi diretti a garantire il diritto all'educazione,                       
all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo           
di soggetti in situazione di handicap, nonche' di ogni cittadino che            
a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare           
ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.                             
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di                     
programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende              
Unita' sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata           
dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali,                
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul               
territorio da enti pubblici e privati.                                          
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:                      
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e              
sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con                 
l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali -             
agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al               
sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di            
trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche' di            
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a             
favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;              
b) le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione,           
partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed            
effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando            
altresi' le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal                 
personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel                
processo di integrazione.                                                       
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concerne Legge-quadro per                  
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone                  
handicappate.                                                                   
2) La Legge 8 novembre 2000, n. 328 concerne Legge quadro per la                
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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