LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 5
Interventi per l'integrazione
dei soggetti in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformita' alle Leggi 5 febbraio 1992,
n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi -
interventi diretti a garantire il diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo
di soggetti in situazione di handicap, nonche' di ogni cittadino che
a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare
ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di
programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende
Unita' sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata
dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' gestite sul
territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e
sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con
l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali -
agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al
sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di
trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche' di
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a
favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;
b) le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione,
partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed
effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando
altresi' le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal
personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel
processo di integrazione.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concerne Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
2) La Legge 8 novembre 2000, n. 328 concerne Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.