LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2
Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che
favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto
allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della
Legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7
del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle
autonomie e delle identita' pedagogiche, didattiche e culturali,
della liberta' di insegnamento e della liberta' di scelta educativa
delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi
differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle
persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in
riferimento all'educazione degli adulti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici,
formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con
bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in
cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di
particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
L'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, citata alla nota 1)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della
vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti
locali che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli
ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di
qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per
quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della
scuola, l'insegnamento e' improntato ai principi di liberta'
stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti
con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di
carattare culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della
titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne
facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido
per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere
riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e
insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di
settore.
4 bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di
abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno
accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio
nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne
che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con DLgs 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazioni
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della Pubblica Istruzione accerta l'originario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della
parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla Parte II, Titolo VIII del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297. Allo
scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
Pubblica Istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo
stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo
superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico
approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di
ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle
scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, e'
riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso DLgs n. 460
del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
emanato su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni
reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono
fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma
equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e'
stata sostenuta. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica i dati relativi ai soggetti
che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica prevede al
corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del
bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di
competenza di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la
spesa di Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di Lire 300 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di Lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari
parificate e della somma di Lire 280 miliardi per spese di
partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico
integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di Lire 7
miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di Lire 347 miliardi derivante dai commi 13
e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a Lire
327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica
Istruzione e quanto a Lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,
pari a Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e Lire 300 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a Lire 100 miliardi per l'anno 2000 e Lire 70
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
Affari esteri, quanto a Lire 100 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, quanto a Lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi
per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica
Istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della Legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.".