REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

           TITOLO I                                                             
        PRINCIPI GENERALI                                                       
          Art. 2                                                                
Oggetto                                                                         
1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che                    
favoriscono:                                                                    
a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto               
allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al                 
sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della                
Legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7             
del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle            
autonomie e delle identita' pedagogiche, didattiche e culturali,                
della liberta' di insegnamento e della liberta' di scelta educativa             
delle famiglie;                                                                 
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi                   
differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle              
persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in                 
riferimento all'educazione degli adulti;                                        
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici,           
formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;                    
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso               
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con           
bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in            
cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di              
particolare disagio;                                                            
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.                              
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
L'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, citata alla nota 1)                  
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 1                                                                         
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto           
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito              
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti              
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario                      
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione           
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della              
vita.                                                                           
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli                   
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda                         
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le           
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti                 
locali che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli           
ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda              
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di                  
qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.                                 
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per               
quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo                          
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della                 
scuola, l'insegnamento e' improntato ai principi di liberta'                    
stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un                 
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto                 
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti           
con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di           
carattare culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per             
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono           
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.                
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno              
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano               
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:              
a) un progetto educativo in armonia con i principi della                        
Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli                     
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della                     
titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci;                        
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche                
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;                        
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali                     
improntati alla partecipazione democratica;                                     
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne            
facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido           
per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;                    
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di              
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;                            
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere                   
riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di                 
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;            
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;                        
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e                    
insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di                   
settore.                                                                        
4 bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di                     
abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla             
data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole                 
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno                 
accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio             
nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che             
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il                  
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne           
che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo              
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di                      
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato              
con DLgs 16 aprile 1994, n. 297.                                                
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla                      
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale           
di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti                 
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle            
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie            
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e           
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazioni                 
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.                           
6. Il Ministero della Pubblica Istruzione accerta l'originario                  
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della              
parita'.                                                                        
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il                        
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni           
di cui alla Parte II, Titolo VIII del testo unico delle disposizioni            
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di           
ogni ordine e grado, approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297. Allo            
scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla             
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della               
Pubblica Istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo                
stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle              
competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo                      
superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico                  
approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di                     
ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle                
scuole paritarie e delle scuole non paritarie.                                  
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i                    
requisiti di cui all'articolo 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, e'           
riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso DLgs n. 460           
del 1997, e successive modificazioni.                                           
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e                        
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie              
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza           
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di           
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di                      
finanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di              
Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata            
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di             
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado           
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,           
emanato su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione entro                
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,           
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le               
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per                     
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni                  
reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27              
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la               
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.                  
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del                   
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono                 
fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma                   
equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e'             
stata sostenuta. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di               
Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente                 
comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero del Tesoro, del            
Bilancio e della Programmazione economica i dati relativi ai soggetti           
che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del               
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica prevede al                
corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del                
bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme            
stanziate ai sensi del comma 12.                                                
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle             
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di            
competenza di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e            
di Bolzano in materia di diritto allo studio.                                   
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la               
spesa di Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di Lire 300 miliardi               
annue a decorrere dall'anno 2001.                                               
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in               
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli                  
stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e                
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica                 
Istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di Lire 60           
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari                
parificate e della somma di Lire 280 miliardi per spese di                      
partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico                     
integrato.                                                                      
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di Lire 7              
miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla               
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle                
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.                      
15. All'onere complessivo di Lire 347 miliardi derivante dai commi 13           
e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni             
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del               
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di           
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del           
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica             
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a Lire              
327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica              
Istruzione e quanto a Lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al             
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.                                    
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,               
pari a Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e Lire 300 miliardi per                
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle                
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini             
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'                       
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato             
di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della                    
Programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente               
utilizzando quanto a Lire 100 miliardi per l'anno 2000 e Lire 70                
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli           
Affari esteri, quanto a Lire 100 miliardi per l'anno 2001                       
l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della                    
Navigazione, quanto a Lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi              
per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica               
Istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi                     
dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della Legge 5 agosto 1978, n.             
468, e successive modificazioni.                                                
17. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione                 
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le                   
occorrenti variazioni di bilancio.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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