REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 7                                                                
Delocalizzazione degli immobili                                                 
in aree ad elevato rischio idraulico                                            
1. La Regione favorisce la delocalizzazione delle unita' immobiliari            
danneggiate dalle calamita' dell'ottobre e del novembre 2000, che               
ricadano nelle aree ad elevato rischio idraulico perimetrate nel                
"Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto                  
elevato" (PS267), di cui al comma 1 bis dell'art. 1 del DL n. 180 del           
1998, convertito con modificazioni dalla Legge n. 267 del 1998,                 
approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorita' di             
Bacino del Po n. 20 del 26 aprile 2001.                                         
2. A tal fine la Regione finanzia, con risorse proprie e con quelle             
rese disponibili dallo Stato, la predisposizione e attuazione di                
piani di delocalizzazione di iniziativa comunale e concede contributi           
ai privati titolari delle unita' immobiliari danneggiate, secondo               
quanto previsto dagli articoli precedenti.                                      
3. Trova altresi' applicazione la causa di decadenza di cui al comma            
4 dell'art. 3.                                                                  
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 bis dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180,             
concernente Misure urgenti per la prevenzione del rischio                       
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi                
nella regione Campania, convertito con modificazioni dalla Legge n.             
267 del 1998, e' il seguente:                                                   
"Art. 1 - Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e              
misure di prevenzione per le aree a rischio                                     
omissis                                                                         
1 bis. Entro il 31 ottobre 1999, le autorita' di bacino di rilievo              
nazionale e interregionale e le Regioni per i restanti bacini, in               
deroga alle procedure della Legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano,            
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu'             
alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli             
Enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere                          
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e'                
stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5                
della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono           
in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a                
rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e           
per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e             
culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con           
il contenuto di cui al comma 6 bis dell'articolo 17 della Legge n.              
183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del              
comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 31             
ottobre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di             
cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del                   
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui           
all'art. 4 della medesima Legge n. 183 del 1989, e successive                   
modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla                     
perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le              
misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio             
di cui all'articolo 17, comma 6 ter della Legge n. 183 del 1989, esse           
rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. Per i                 
comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6             
maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le                 
misure provvisorie di salvaguardia previste dall'art. 1, comma 2                
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il                       
coordinamento della Protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998,              
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120            
del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del            
Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei                   
Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti                  
previsti dall'articolo 17 della citata Legge n. 183 del 1989, e                 
successive modificazioni. I piani straordinari approvati possono                
essere integrati e modificati con le stesse modalita' di cui al                 
presente comma, in particolare con riferimento agli interventi                  
realizzati al fini della messa in sicurezza delle aree interessate.             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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