REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 6                                                                
Approvazione del piano di delocalizzazione                                      
1. Per l'approvazione del piano di delocalizzazione, la Regione                 
promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi                    
dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico               
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" come specificato e              
integrato dall'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante                  
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".                      
All'accordo partecipano, insieme alla Regione, la Provincia, il                 
Comune, i privati partecipanti nonche' gli eventuali altri soggetti             
che concorrono all'attuazione del piano di delocalizzazione.                    
2. L'accordo di programma stabilisce altresi':                                  
a) i finanziamenti regionali assegnati per la realizzazione del piano           
e gli altri impegni finanziari assunti da ciascuno dei partecipanti;            
b) il termine massimo di acquisto degli immobili esistenti o in corso           
di realizzazione o recupero da parte dei privati partecipanti;                  
c) il termine di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dal                
piano e quello per lo svolgimento delle eventuali procedure                     
espropriative;                                                                  
d) le garanzie per la corretta esecuzione degli interventi e le                 
sanzioni per gli eventuali inadempimenti, fermo restando che la                 
Regione, a seguito della decorrenza del termine per l'inizio dei                
lavori, provvede alla revoca del proprio finanziamento;                         
e) i casi di recesso di uno o piu' dei soggetti coinvolti                       
nell'attuazione del piano e le relative condizioni.                             
3. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione                      
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica                 
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori anche           
per le aree non interessate da opere pubbliche. Entro trenta giorni             
dall'esecutivita', il decreto e' pubblicato all'Albo pretorio ed e'             
notificato dal Comune, nelle forme degli atti processuali civili, ai            
proprietari degli immobili da espropriare. Il Comune provvede                   
all'assegnazione degli immobili espropriati secondo quanto previsto             
dal piano di delocalizzazione approvato.                                        
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 34 - Accordi di programma                                                 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di               
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa                    
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province           
e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o           
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Presidente della             
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione              
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o           
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di           
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,           
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i               
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso                    
adempimento.                                                                    
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,                 
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti           
partecipanti.                                                                   
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di                    
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della                    
Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di           
tutte le Amministrazioni interessate.                                           
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della             
Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre              
Amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del                  
Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del                 
Sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,           
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto             
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando            
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e             
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del            
Comune interessato.                                                             
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,               
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal                   
Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.                     
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei               
programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente              
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei                    
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta             
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza              
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se            
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.                                 
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli                 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio                     
presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della                  
Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti                 
locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella Regione           
o dal prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano           
Amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.                              
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il              
concorso di due o piu' Regioni finitime, la conclusione dell'accordo            
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,           
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio             
di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un                  
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'                
composto dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato           
all'accordo. La Presidenza dei Consiglio dei Ministri esercita le               
funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo ed al                
prefetto.".                                                                     
N.B. Il presente articolo corrisponde all'art. 27, Legge 8 giugno               
1990, n. 142, ora abrogato.                                                     
2) Il testo dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione                 
territoriale e urbanistica                                                      
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990,            
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed                      
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di                
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o           
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,           
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di                         
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed                  
integrate da quanto previsto dai seguenti commi.                                
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il             
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti             
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica            
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3             
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e                  
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei              
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,             
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno               
specifico studio degli effetti sul sistema, ambientale e territoriale           
e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche'             
gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di                       
pianificazione territoriale e urbanistica.                                      
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma             
2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle                  
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,               
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al                
comma 2, sono depositati presso le sedi degli Enti partecipanti                 
all'accordo, per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino             
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione                   
dell'accordo preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti            
presso i quali il piano, e' depositato e determina entro i quali                
chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su             
almeno un quotidiano a diffusione regionale.                                    
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3                  
possono formulare osservazioni e proposte:                                      
a) gli enti e organismi pubblici;                                               
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela di interessi diffusi;                                                    
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni                    
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.                         
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la              
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente              
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca              
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione              
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro                          
determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte               
presentate.                                                                     
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli             
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di                    
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso           
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla               
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro                 
trenta giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente             
della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici             
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.                       
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica           
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'           
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.                              
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al           
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli              
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i           
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le              
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione                
edilizia.                                                                       
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione             
di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte            
le Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato                   
ratificato dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo'           
richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al                
Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque            
giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli               
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce            
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle            
opere.                                                                          
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla                    
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici                 
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'              
sostituito dal rinvio al presente articolo.".                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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