REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 4                                                                
Individuazione degli interventi di delocalizzazione                             
1. I Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre             
2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di               
emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante                 
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", possono           
presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione              
degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge,              
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.           
2. Lo studio preliminare deve indicare:                                         
a) le unita' immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in              
aree a rischio idrogeologico che si intendono delocalizzare, con                
l'individuazione di quelle ad uso di abitazione principale, di quelle           
ad uso abitativo non adibite ad abitazioni principali e di quelle ad            
uso produttivo;                                                                 
b) l'individuazione di massima delle unita' immobiliari esistenti               
idonee per la delocalizzazione ovvero delle aree nelle quali                    
realizzare nuovi insediamenti abitativi e produttivi, in condizione             
di sicurezza e nel rispetto della disciplina di tutela del paesaggio            
e del valore naturalistico ed ambientale del territorio, con                    
l'indicazione delle dotazioni territoriali necessarie;                          
c) una prima quantificazione delle risorse occorrenti per l'acquisto            
e il recupero degli immobili esistenti ovvero per la realizzazione              
dei nuovi insediamenti, con l'indicazione delle risorse finanziarie             
pubbliche e private attivabili, nonche' la definizione di massima dei           
tempi di realizzazione degli interventi;                                        
d) i soggetti titolari degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2,            
i quali si siano formalmente dichiarati interessati a partecipare               
all'attuazione del piano di delocalizzazione, di seguito denominati             
"privati partecipanti";                                                         
e) l'ammontare dei contributi concedibili ai privati partecipanti,              
con l'indicazione delle quote statali di cui all'art. 3                         
dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 2000 e all'art.            
4 bis della Legge n. 365 del 2000 e della quota regionale di cui                
all'art. 3 della presente legge.                                                
3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, valuta,             
sentita la Commissione consiliare competente, l'ammissibilita' degli            
studi preliminari presentati, definisce i contributi che la Regione             
si impegna a concedere nell'ambito delle risorse autorizzate a tale             
scopo nel bilancio regionale e invita il Comune alla sottoscrizione             
di un protocollo di intesa.                                                     
4. Per la selezione degli studi preliminari da finanziare, la Giunta            
regionale si attiene ai seguenti criteri di priorita':                          
a) la realizzazione di una significativa riduzione del rischio                  
idraulico ed idrogeologico conseguente alla delocalizzazione;                   
b) la gravita' del danno subito dall'insieme degli immobili di cui si           
propone la delocalizzazione;                                                    
c) la fattibilita' dell'intervento;                                             
d) la misura del cofinanziamento dell'intervento da parte dei                   
soggetti che concorrono alla sua attuazione;                                    
e) la qualita' del progetto di ripristino delle aree di pertinenza              
degli immobili non recuperati, con riferimento agli aspetti di                  
tutela, recupero e valorizzazione ambientale.                                   
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n.             
3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa            
nota.                                                                           
2) Il testo dell'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, citata alla            
nota 2) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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