LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Art. 4
Individuazione degli interventi di delocalizzazione
1. I Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre
2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", possono
presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione
degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Lo studio preliminare deve indicare:
a) le unita' immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in
aree a rischio idrogeologico che si intendono delocalizzare, con
l'individuazione di quelle ad uso di abitazione principale, di quelle
ad uso abitativo non adibite ad abitazioni principali e di quelle ad
uso produttivo;
b) l'individuazione di massima delle unita' immobiliari esistenti
idonee per la delocalizzazione ovvero delle aree nelle quali
realizzare nuovi insediamenti abitativi e produttivi, in condizione
di sicurezza e nel rispetto della disciplina di tutela del paesaggio
e del valore naturalistico ed ambientale del territorio, con
l'indicazione delle dotazioni territoriali necessarie;
c) una prima quantificazione delle risorse occorrenti per l'acquisto
e il recupero degli immobili esistenti ovvero per la realizzazione
dei nuovi insediamenti, con l'indicazione delle risorse finanziarie
pubbliche e private attivabili, nonche' la definizione di massima dei
tempi di realizzazione degli interventi;
d) i soggetti titolari degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2,
i quali si siano formalmente dichiarati interessati a partecipare
all'attuazione del piano di delocalizzazione, di seguito denominati
"privati partecipanti";
e) l'ammontare dei contributi concedibili ai privati partecipanti,
con l'indicazione delle quote statali di cui all'art. 3
dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 2000 e all'art.
4 bis della Legge n. 365 del 2000 e della quota regionale di cui
all'art. 3 della presente legge.
3. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, valuta,
sentita la Commissione consiliare competente, l'ammissibilita' degli
studi preliminari presentati, definisce i contributi che la Regione
si impegna a concedere nell'ambito delle risorse autorizzate a tale
scopo nel bilancio regionale e invita il Comune alla sottoscrizione
di un protocollo di intesa.
4. Per la selezione degli studi preliminari da finanziare, la Giunta
regionale si attiene ai seguenti criteri di priorita':
a) la realizzazione di una significativa riduzione del rischio
idraulico ed idrogeologico conseguente alla delocalizzazione;
b) la gravita' del danno subito dall'insieme degli immobili di cui si
propone la delocalizzazione;
c) la fattibilita' dell'intervento;
d) la misura del cofinanziamento dell'intervento da parte dei
soggetti che concorrono alla sua attuazione;
e) la qualita' del progetto di ripristino delle aree di pertinenza
degli immobili non recuperati, con riferimento agli aspetti di
tutela, recupero e valorizzazione ambientale.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n.
3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa
nota.
2) Il testo dell'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, citata alla
nota 2) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.