LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Art. 3
Contributi integrativi ai privati
1. La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici
previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.
3090 del 2000 e dall'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, al fine
di favorire la partecipazione dei soggetti titolari di immobili
distrutti o non ripristinabili ovvero di immobili gravemente
danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto interessi
attualizzati o in conto capitale e sono destinati a finanziare la
seguente quota integrativa delle risorse erogate dallo Stato:
a) a favore dei soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso di
abitazione principale, fino al 100% delle spese di demolizione
dell'immobile distrutto o non ripristinabile o gravemente danneggiato
e di ripristino ambientale dell'area di pertinenza nonche' delle
spese di acquisto, recupero o nuova costruzione, nell'ambito del
piano di delocalizzazione, di una unita' abitativa di superficie
utile abitabile non superiore a quella dell'immobile non recuperato
e, comunque, non superiore a 200 mq. e per un valore a mq. non
superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova
edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata. Per la
determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento
all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei Lavori
pubblici 5 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 1994;
b) a favore dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo
non adibite ad abitazione principale, fino al 75% delle spese
sostenute, secondo le medesime tipologie e limiti di cui alla lettera
a);
c) a favore dei proprietari di unita' immobiliari ad uso produttivo,
con riguardo alle spese di demolizione dell'immobile non recuperato e
di ripristino ambientale dell'area di pertinenza, di quelle di
acquisto, recupero o nuova costruzione dell'insediamento produttivo
nell'ambito del piano di delocalizzazione, nonche' di quelle di
trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi. Tali
finanziamenti sono concessi secondo i criteri e modalita' definiti
con successivo atto della Giunta regionale.
3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che partecipano
all'attuazione del piano di delocalizzazione, i quali risultino
evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o
parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
e' assegnato un contributo mensile fino a Lire 600.000 (pari a 309,87
Euro), integrativo rispetto a quello previsto dal comma 2 dell'art. 3
dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000, per la
durata massima di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi statali di cui
all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000
e all'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000 e dei contributi
integrativi di cui al presente articolo siano tali da coprire piu'
dell'80% delle spese di cui al comma 2, i privati danneggiati che non
partecipano al piano di delocalizzazione, decadono da eventuali
benefici connessi ai danni causati da future calamita' naturali agli
stessi immobili di loro proprieta', secondo quanto previsto dal comma
5 dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in
legge, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n.
3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa
nota.
2) Il testo dell'art. 4 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365,
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12
ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione
civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre
2000, e' il seguente:
"Art. 4 bis - Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate
dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000
1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle
calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei
territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano
i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7,
8, 9 bis e 10 bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione
civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del
volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto
all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della
interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni
in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi
contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al
fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui
al presente comma, il Dipartimento della Protezione civile emana
apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili
residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima
decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e'
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della
spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni
principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare
ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo
determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo,
dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita'
professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo
settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade
del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un
contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei
danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di
cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate
nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che
ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono
estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n.
691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del
1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue
del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si
provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il
coordinamento della Protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.".
Comma 2
2) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del
Ministro dei Lavori pubblici 5 agosto 1994, concernente
Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale
agevolata, e' il seguente:
"Art. 6
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della
superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della
congruita' dei costi degli interventi di edilizia residenziale a
totale o a parziale contributo dello Stato valgono le seguenti
definizioni:
a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e
finestre;
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero
dell'Interno n. 3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e'
riportato alla stessa nota.
Comma 4
4) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n.
3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa
nota.
5) Il testo dell'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, citata alla
nota 2) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.
6) Il testo del comma 5 dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180,
convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 1998, n.
267, e' il seguente:
"Art. 1 - Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e
misure di prevenzione per le aree a rischio
omissis
5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le
infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le Regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le
abitazioni private. A tale fine le Regioni, acquisito il parere degli
Enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di
priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento,
determinando altresi' un congruo termine, delle infrastrutture e per
la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle
attivita' produttive e delle abitazioni private, realizzate in
conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli
incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati
ai sensi dell'articolo 86, comma 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e
riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il
terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei
Comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 56 della Legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della
facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da
eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di
loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
omissis".