REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 3                                                                
Contributi integrativi ai privati                                               
1. La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici                
previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.               
3090 del 2000 e dall'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, al fine            
di favorire la partecipazione dei soggetti titolari di immobili                 
distrutti o non ripristinabili ovvero di immobili gravemente                    
danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.                       
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto interessi              
attualizzati o in conto capitale e sono destinati a finanziare la               
seguente quota integrativa delle risorse erogate dallo Stato:                   
a) a favore dei soggetti proprietari di unita' immobiliari ad uso di            
abitazione principale, fino al 100% delle spese di demolizione                  
dell'immobile distrutto o non ripristinabile o gravemente danneggiato           
e di ripristino ambientale dell'area di pertinenza nonche' delle                
spese di acquisto, recupero o nuova costruzione, nell'ambito del                
piano di delocalizzazione, di una unita' abitativa di superficie                
utile abitabile non superiore a quella dell'immobile non recuperato             
e, comunque, non superiore a 200 mq. e per un valore a mq. non                  
superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova                
edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata. Per la                     
determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento              
all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei Lavori             
pubblici 5 agosto 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194              
del 20 agosto 1994;                                                             
b) a favore dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo              
non adibite ad abitazione principale, fino al 75% delle spese                   
sostenute, secondo le medesime tipologie e limiti di cui alla lettera           
a);                                                                             
c) a favore dei proprietari di unita' immobiliari ad uso produttivo,            
con riguardo alle spese di demolizione dell'immobile non recuperato e           
di ripristino ambientale dell'area di pertinenza, di quelle di                  
acquisto, recupero o nuova costruzione dell'insediamento produttivo             
nell'ambito del piano di delocalizzazione, nonche' di quelle di                 
trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi. Tali              
finanziamenti sono concessi secondo i criteri e modalita' definiti              
con successivo atto della Giunta regionale.                                     
3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che partecipano             
all'attuazione del piano di delocalizzazione, i quali risultino                 
evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o                      
parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,             
e' assegnato un contributo mensile fino a Lire 600.000 (pari a 309,87           
Euro), integrativo rispetto a quello previsto dal comma 2 dell'art. 3           
dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000, per la              
durata massima di tre anni dalla data di entrata in vigore della                
presente legge.                                                                 
4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi statali di cui                
all'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000           
e all'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000 e dei contributi                   
integrativi di cui al presente articolo siano tali da coprire piu'              
dell'80% delle spese di cui al comma 2, i privati danneggiati che non           
partecipano al piano di delocalizzazione, decadono da eventuali                 
benefici connessi ai danni causati da future calamita' naturali agli            
stessi immobili di loro proprieta', secondo quanto previsto dal comma           
5 dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti            
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone             
colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in              
legge, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267.                        
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n.            
3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa            
nota.                                                                           
2) Il testo dell'art. 4 bis della Legge 11 dicembre 2000, n. 365,               
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12                  
ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a                  
rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione                 
civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria                      
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre              
2000, e' il seguente:                                                           
"Art. 4 bis - Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate                
dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000                 
1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle              
calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei                
territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di            
emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano           
i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7,           
8, 9 bis e 10 bis dell'articolo 4.                                              
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le            
disposizioni previste dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del              
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione            
civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta                   
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.                                           
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del                
volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto                         
all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della                  
interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni            
in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi                  
contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al              
fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui           
al presente comma, il Dipartimento della Protezione civile emana                
apposita direttiva.                                                             
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili              
residenziali, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima             
decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e'                   
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della             
spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni                   
principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare             
ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo              
determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo,                 
dell'articolo 4.                                                                
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita'                    
professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo                  
settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade           
del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un             
contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei               
danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di           
cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con                  
modificazioni, dalla Legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate                 
nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che                
ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono           
estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n.              
691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del              
1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue              
del medesimo decreto.                                                           
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si                  
provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7                    
dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il                        
coordinamento della Protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,              
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.".               
Comma 2                                                                         
2) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del            
Ministro dei Lavori pubblici 5 agosto 1994, concernente                         
Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di                
edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale                  
agevolata, e' il seguente:                                                      
"Art. 6                                                                         
Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della                
superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della                     
congruita' dei costi degli interventi di edilizia residenziale a                
totale o a parziale contributo dello Stato valgono le seguenti                  
definizioni:                                                                    
a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di                
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di             
quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e            
finestre;                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero                
dell'Interno n. 3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e'                  
riportato alla stessa nota.                                                     
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n.            
3090 del 2000, citata alla nota all'art. 1, e' riportato alla stessa            
nota.                                                                           
5) Il testo dell'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, citata alla            
nota 2) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.                              
6) Il testo del comma 5 dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180,              
convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 1998, n.               
267, e' il seguente:                                                            
"Art. 1 - Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e              
misure di prevenzione per le aree a rischio                                     
omissis                                                                         
5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le                     
infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio                         
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le Regioni                     
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari           
possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di                     
rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le            
abitazioni private. A tale fine le Regioni, acquisito il parere degli           
Enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla               
data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di                  
priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento,           
determinando altresi' un congruo termine, delle infrastrutture e per            
la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle            
attivita' produttive e delle abitazioni private, realizzate in                  
conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli                
incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati             
ai sensi dell'articolo 86, comma 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e            
riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il                 
terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei              
Comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le                 
modalita' di cui all'articolo 2, comma 56 della Legge 23 dicembre               
1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della                 
facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da           
eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di             
loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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