LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
Art. 2
Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati
1. La presente legge promuove la predisposizione ed il
cofinanziamento di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale
che interessino:
a) nelle aree a rischio idrogeologico, gli immobili distrutti o non
ripristinabili;
b) nelle aree golenali, gli immobili distrutti o non ripristinabili
nonche' quelli gravemente danneggiati.
2. I contributi regionali previsti dal comma 1 sono destinati a
cofinanziare:
a) l'elaborazione dello studio preliminare di cui all'art. 4 e del
piano di delocalizzazione di cui all'art. 5;
b) l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento e la
realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e delle
dotazioni territoriali necessarie.
3. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati al
Comune secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale, dopo la
sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 4.
I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati secondo
quanto previsto dall'accordo di programma che approva il piano di
delocalizzazione.