LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25
NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Finalita' della legge
Art. 2 - Delocalizzazione degli immobili distrutti o
gravemente danneggiati
Art. 3 - Contributi integrativi ai privati
Art. 4 - Individuazione degli interventi di
delocalizzazione
Art. 5 - Piano di delocalizzazione
Art. 6 - Approvazione del piano di delocalizzazione
Art. 7 - Delocalizzazione degli immobili in aree ad
elevato rischio idraulico
Art. 8 - Norme finanziarie
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Finalita' della legge
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la delocalizzazione delle
unita' immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in aree a
rischio idrogeologico che risultino colpite dalle calamita'
dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i benefici previsti
dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno del 18
ottobre 2000, n. 3090 e dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante
"Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite
da calamita' naturali".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 18
ottobre 2000, n. 3090, concernente Interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000
hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, e' il
seguente:
"Art. 3
1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle
normali condizioni di vita, le Regioni interessate, per la parte di
rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilita' di cui
all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di Lire
40 milioni per unita' abitativa.
2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati
dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente
inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato
un contributo mensile fino a Lire 600.000, per la durata massima di
dodici mesi.
3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la
Regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei
Comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla
ricezione da parte dei Comuni stessi della documentazione necessaria.
4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci
entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.
5. Per favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate, le
Regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo
di 60 milioni di Lire.
6. Per assicurare omogeneita' e rapidita' nella concessione dei
contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della Protezione
civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorita'
per gli interventi di immediato ripristino, il limite di danno
rapportato al valore del bene e la possibilita' di ricorso ad
autocertificazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.".