REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Finalita' della legge                                       
          Art.  2 - Delocalizzazione degli immobili distrutti o                 
gravemente danneggiati                                                          
          Art.  3 - Contributi integrativi ai privati                           
          Art.  4 - Individuazione degli interventi di                          
delocalizzazione                                                                
          Art.  5 - Piano di delocalizzazione                                   
          Art.  6 - Approvazione del piano di delocalizzazione                  
          Art.  7 - Delocalizzazione degli immobili in aree ad                  
elevato rischio idraulico                                                       
          Art.  8 - Norme finanziarie                                           
          Art.  9 - Dichiarazione d'urgenza                                     
          Art. 1                                                                
Finalita' della legge                                                           
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la delocalizzazione delle                
unita' immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in aree a             
rischio idrogeologico che risultino colpite dalle calamita'                     
dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i benefici previsti                
dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno del 18                
ottobre 2000, n. 3090 e dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante           
"Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato           
e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite             
da calamita' naturali".                                                         
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno del 18           
ottobre 2000, n. 3090, concernente Interventi urgenti di protezione             
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi                   
alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000                
hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e              
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle            
normali condizioni di vita, le Regioni interessate, per la parte di             
rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilita' di cui                  
all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di Lire           
40 milioni per unita' abitativa.                                                
2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati                    
dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente                  
inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato             
un contributo mensile fino a Lire 600.000, per la durata massima di             
dodici mesi.                                                                    
3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la                
Regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei            
Comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla            
ricezione da parte dei Comuni stessi della documentazione necessaria.           
4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci              
entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.                   
5. Per favorire la ripresa delle attivita' produttive danneggiate, le           
Regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo             
di 60 milioni di Lire.                                                          
6. Per assicurare omogeneita' e rapidita' nella concessione dei                 
contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della Protezione           
civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorita'           
per gli interventi di immediato ripristino, il limite di danno                  
rapportato al valore del bene e la possibilita' di ricorso ad                   
autocertificazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.".                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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