LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 57
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio
nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, e nel
rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e
comunitari.
NOTA ALL'ART. 57
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".