LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 54
Censimento del patrimonio di erp dei Comuni
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i Comuni
attuano il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro
proprieta' e dei relativi utenti.
2. La Regione provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul
BUR, a definire gli standard tecnici omogenei per la raccolta dei
dati e le modalita' per la loro trasmissione all'anagrafe
dell'intervento pubblico, di cui all'art. 17.
CAPO II
Norme finali