REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 54                                                               
Censimento del patrimonio di erp dei Comuni                                     
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge i Comuni               
attuano il censimento del patrimonio di alloggi di erp di loro                  
proprieta' e dei relativi utenti.                                               
2. La Regione provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul             
BUR, a definire gli standard tecnici omogenei per la raccolta dei               
dati e le modalita' per la loro trasmissione all'anagrafe                       
dell'intervento pubblico, di cui all'art. 17.                                   
CAPO II                                                                         
Norme finali                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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