REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 51                                                               
Norme transitorie in materia di programmazione                                  
ed attuazione degli interventi                                                  
1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli              
interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, gia'                  
avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente               
legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le           
previsioni delle leggi previgenti.                                              
2. I programmi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in corso           
di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge               
sono completati in conformita' alle previsioni delle leggi regionali            
previgenti.                                                                     
3. Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione           
degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano              
per l'utilizzo:                                                                 
a) delle risorse finanziarie stanziate successivamente alla data di             
entrata in vigore della presente legge;                                         
b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente                     
all'entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi           
previsti dai commi 1 e 2;                                                       
c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti                  
statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformita'               
alle previsioni delle leggi regionali previgenti.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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