LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 51
Norme transitorie in materia di programmazione
ed attuazione degli interventi
1. I procedimenti amministrativi diretti alla programmazione degli
interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, gia'
avviati formalmente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi e producono pienamente i loro effetti secondo le
previsioni delle leggi previgenti.
2. I programmi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica in corso
di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge
sono completati in conformita' alle previsioni delle leggi regionali
previgenti.
3. Le disposizioni della presente legge, in materia di programmazione
degli interventi pubblici per le politiche abitative, si applicano
per l'utilizzo:
a) delle risorse finanziarie stanziate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) delle risorse attribuite alla Regione in data precedente
all'entrata in vigore della presente legge e non programmate nei casi
previsti dai commi 1 e 2;
c) delle eventuali economie e rientri riferiti a finanziamenti
statali relativi ad atti di programmazione assunti in conformita'
alle previsioni delle leggi regionali previgenti.