LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 46
Presidente e Vice presidente
1. I Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti
su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo con le
Amministrazioni provinciali. In mancanza di una proposta concertata
le Conferenze procedono comunque alla nomina dei Presidenti.
2. Il Presidente rappresenta l'ACER, convoca e presiede il Consiglio
di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
3. A tal fine, il Presidente:
a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli
organismi interessati dall'attivita' dell'ACER;
b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti
di promozione, sviluppo e controllo;
c) sovrintende alla elaborazione dello schema di bilancio preventivo
e del bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del
Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad
essi allegate;
d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di
amministrazione.
4. Spetta inoltre al Presidente adottare, in caso di urgenza, i
provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione,
sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta
successiva.
5. Il Vice presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione
tra i suoi componenti. Il Vice presidente esercita le funzioni del
Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.