REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 46                                                               
Presidente e Vice presidente                                                    
1. I Presidenti delle ACER sono nominati dalle Conferenze degli Enti            
su proposta avanzata d'intesa dai Comuni capoluogo con le                       
Amministrazioni provinciali. In mancanza di una proposta concertata             
le Conferenze procedono comunque alla nomina dei Presidenti.                    
2. Il Presidente rappresenta l'ACER, convoca e presiede il Consiglio            
di amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Ente e vigila             
sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.           
3. A tal fine, il Presidente:                                                   
a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli                  
organismi interessati dall'attivita' dell'ACER;                                 
b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti           
di promozione, sviluppo e controllo;                                            
c) sovrintende alla elaborazione dello schema di bilancio preventivo            
e del bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del                 
Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad            
essi allegate;                                                                  
d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di                 
amministrazione.                                                                
4. Spetta inoltre al Presidente adottare, in caso di urgenza, i                 
provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione,                   
sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta                    
successiva.                                                                     
5. Il Vice presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione              
tra i suoi componenti. Il Vice presidente esercita le funzioni del              
Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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