LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 42
Statuto e organi
1. L'ACER e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', in
conformita' alle disposizioni della presente legge. Lo statuto
stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l'organizzazione
dell'ACER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il
funzionamento degli organi, i criteri per la determinazione del
compenso dei membri del Consiglio di amministrazione nonche' le forme
di partecipazione degli utenti alla gestione dell'ACER. Lo statuto
prevede altresi' le modalita' di trasformazione e di scioglimento
dell'ACER, prevedendo che queste determinazioni siano assunte dalla
Conferenza degli Enti con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER.
2. Lo statuto e' predisposto dal Consiglio di amministrazione
dell'ACER, entro sessanta giorni dalla nomina, ed approvato dalla
Conferenza degli Enti, con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza del valore dell'ACER.
3. Sono organi dell'ACER:
a) la Conferenza degli Enti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.