LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 40
Trasformazione degli IACP in enti pubblici economici
1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono trasformati
in enti pubblici economici alla data di entrata in vigore della
presente legge, con la denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna"
(ACER) seguita dal nome della Provincia.
2. Le ACER sono dotate di personalita' giuridica e di autonomia
organizzativa, patrimoniale e contabile e sono disciplinate, per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal Codice
civile.
3. La titolarita' dell'ACER e' conferita alla Provincia e ai Comuni,
i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli Enti. Alla
Provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto
dell'ACER; la restante quota e' conferita ai Comuni, in proporzione
al numero dei loro abitanti.
4. Ciascuna ACER subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti
attivi e passivi dello IACP in essere alla data della trasformazione,
fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 49.
5. Al personale dipendente dell'ACER si applicano gli istituti
attinenti lo stato giuridico, economico e previdenziale previsti per
i dipendenti degli enti pubblici economici di settore.