LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO IV
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE
IN LOCAZIONE
Art. 39
Funzioni regionali e comunali
1. La Regione, sentiti i Comuni:
a) stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del
fondo e le modalita' di conferimento delle stesse, individuando la
quota del concorso finanziario comunale;
b) definisce le modalita' di individuazione dei beneficiari e le
forme di utilizzazione delle risorse disponibili, perseguendo
l'obiettivo della semplificazione e accelerazione dell'azione
amministrativa.
2. Il Comune provvede alla gestione del fondo, ad attivare le
procedure di individuazione dei soggetti beneficiari, nonche' a
quantificare ed erogare i contributi.
3. Nella definizione dei contributi e delle modalita' di erogazione
degli stessi, e' perseguita la stretta integrazione con le politiche
sociali ai sensi del comma 3 dell'art. 2.