REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP CAPO I Principi generali Art. 31 Risoluzione del contratto 1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il contratto puo' prevedere che la violazione di specifici obblighi, concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.