REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 31
Risoluzione del contratto
1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il
contratto puo' prevedere che la violazione di specifici obblighi,
concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta
l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.