REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 31                                                               
Risoluzione del contratto                                                       
1. Fuori dai casi di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 30, il               
contratto puo' prevedere che la violazione di specifici obblighi,               
concordati in sede di stipula del contratto di locazione, comporta              
l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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