LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 27
Subentro, ampliamento e ospitalita' temporanea
1. I componenti del nucleo avente diritto, purche' conviventi,
subentrano di diritto nella titolarita' del contratto di locazione in
caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio.
Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo
originario nonche' coloro che siano venuti a far parte del nucleo per
ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli,
matrimonio o convivenza anagrafica di almeno due anni o per
l'accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in
linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento
giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio
regionale di cui al comma 2 dell'art. 15.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla
decisione, anche provvisoria, del giudice.
3. L'ospitalita' di persone diverse da quelle indicate al comma 1 non
comporta ampliamento del nucleo avente diritto ne' costituisce titolo
al subentro e puo' essere attuata secondo quanto disposto dal
regolamento comunale d'uso degli alloggi.