REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 21                                                               
Disciplina applicabile                                                          
1. Il patrimonio di erp, in ragione della funzione sociale cui e'               
destinato, e' assoggettato alla speciale disciplina dettata dagli               
articoli seguenti e dai regolamenti comunali in materia di gestione e           
di uso degli alloggi.                                                           
2. Per quanto non disciplinato ai sensi del comma 1 trovano                     
applicazione i principi in materia di obbligazioni e le norme sul               
contratto di locazione.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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