LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 21
Disciplina applicabile
1. Il patrimonio di erp, in ragione della funzione sociale cui e'
destinato, e' assoggettato alla speciale disciplina dettata dagli
articoli seguenti e dai regolamenti comunali in materia di gestione e
di uso degli alloggi.
2. Per quanto non disciplinato ai sensi del comma 1 trovano
applicazione i principi in materia di obbligazioni e le norme sul
contratto di locazione.