LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 18
Qualificazione del processo edilizio
1. La Regione promuove la qualificazione degli interventi di edilizia
abitativa assistiti da contributo pubblico, con riguardo alle diverse
fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione, in
conformita' alla normativa tecnica di settore, mediante
l'individuazione di linee-guida rivolte agli operatori del settore.
2. La Giunta regionale approva le linee-guida, sentite le
organizzazioni rappresentative degli operatori e degli utenti del
processo edilizio.
3. Le linee-guida costituiscono il criterio di riferimento per
definire e valutare la qualita' del prodotto nelle diverse fasi del
processo edilizio, anche con riguardo alla manutenzione e gestione
del patrimonio edilizio.
4. Le linee-guida comportano l'individuazione delle esigenze da
soddisfare, la definizione dei requisiti, dei livelli di prestazione
da raggiungere, delle modalita' di verifica dei risultati conseguiti
e delle forme di certificazione della qualita' del patrimonio
edilizio anche tramite il libretto immobiliare.