LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 15
Utenti
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e
delle abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e
per accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la
costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono
ai seguenti fatti o qualita' del nucleo avente diritto:
a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,
prevista dalla legislazione vigente;
b) la residenza o la sede dell'attivita' lavorativa;
c) i limiti alla titolarita' di diritti reali su beni immobili;
d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri
stabiliti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.
2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, specifica i
requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione
degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di
reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla
Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo,
quale risulta dalle determinazioni ISTAT.
3. Il programma regionale per le politiche abitative stabilisce i
requisiti che devono essere posseduti dai destinatari finali delle
abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a
termine, nonche' i requisiti per conseguire l'assegnazione dei
contributi per l'abitazione principale.
4. Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalita',
possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera del
programma regionale ovvero del Comune secondo quanto disposto dal
programma stesso.
5. Non possono usufruire dei finanziamenti coloro i quali abbiano
gia' beneficiato di contributi pubblici per l'edilizia abitativa,
fatta salva la possibilita' di concedere contributi per il recupero
di immobili che abbiano usufruito, ad altro titolo, di agevolazioni
pubbliche, a condizione che gli effetti di queste ultime siano gia'
esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi.
CAPO III
Raccolta e coordinamento delle informazioni
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 concerne Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolati, a norma dell'articolo 59,
comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.