REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 15                                                               
Utenti                                                                          
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di erp e             
delle abitazioni in locazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, e            
per accedere ai contributi per il recupero, l'acquisto o la                     
costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 13, attengono             
ai seguenti fatti o qualita' del nucleo avente diritto:                         
a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata,              
prevista dalla legislazione vigente;                                            
b) la residenza o la sede dell'attivita' lavorativa;                            
c) i limiti alla titolarita' di diritti reali su beni immobili;                 
d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;                           
e) il reddito del nucleo avente diritto, valutato secondo i criteri             
stabiliti dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.                
2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, specifica i                   
requisiti del nucleo avente diritto per conseguire l'assegnazione               
degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi. I limiti di              
reddito definiti in tale ambito sono aggiornati periodicamente dalla            
Giunta regionale, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo,              
quale risulta dalle determinazioni ISTAT.                                       
3. Il programma regionale per le politiche abitative stabilisce i               
requisiti che devono essere posseduti dai destinatari finali delle              
abitazioni in locazione permanente e di quelle in locazione a                   
termine, nonche' i requisiti per conseguire l'assegnazione dei                  
contributi per l'abitazione principale.                                         
4. Per l'assegnazione di abitazioni destinate a specifiche finalita',           
possono essere fissati particolari requisiti aggiuntivi, ad opera del           
programma regionale ovvero del Comune secondo quanto disposto dal               
programma stesso.                                                               
5. Non possono usufruire dei finanziamenti coloro i quali abbiano               
gia' beneficiato di contributi pubblici per l'edilizia abitativa,               
fatta salva la possibilita' di concedere contributi per il recupero             
di immobili che abbiano usufruito, ad altro titolo, di agevolazioni             
pubbliche, a condizione che gli effetti di queste ultime siano gia'             
esauriti alla data di concessione dei nuovi contributi.                         
CAPO III                                                                        
Raccolta e coordinamento delle informazioni                                     
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs 31 marzo 1998, n. 109 concerne Definizioni di criteri                   
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che            
richiedono prestazioni sociali agevolati, a norma dell'articolo 59,             
comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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