LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 14
Operatori
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali,
in caso di cessazione o cambiamento di attivita', siano tenuti, in
base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto
nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a
titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei
contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra
operatori che presentino le predette caratteristiche nonche' i casi
di cessione delle abitazioni, qualora cio' sia consentito dalla
convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.
2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione
di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprieta'
sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione
o loro consorzi, nonche' agli altri soggetti privati, che presentano
i requisiti di cui all'art. 19.
3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla
locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini
previa stipula di apposita convenzione con il Comune.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, concernente
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e' il
seguente:
"Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita'
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1)
assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3)
beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n.
1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della
cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
semi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla
lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge
23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla
legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta'
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche
quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le
attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della Legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti
economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai
commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che,
in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66
per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di
avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,
nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllato o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in
ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle
attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera
a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645 e dal DL 21 giugno 1995, n. 239 convertito dalla
Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa'
per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di
cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governativo riconosciute idonee ai
sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali
di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta Legge n. 381 del 1991 che abbiano la
base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate Leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 (30) (30/a).
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'Interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio
delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative
del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo
25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla Legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria.".