LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 13
Abitazioni in proprieta'
1. Al fine di promuovere la proprieta' della prima casa il programma
regionale puo' prevedere l'erogazione agli operatori di cui al comma
2 dell'art. 14, di contributi, in conto capitale ovvero in conto
interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di
abitazioni.
2. Contributi in conto capitale possono essere concessi altresi' ai
cittadini per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria
abitazione principale, anche attraverso interventi di
autocostruzione.
3. Il programma regionale puo' prevedere la concessione dei
contributi di cui al comma 1 anche per il recupero o la costruzione
di abitazioni in locazione a proprieta' differita. Le abitazioni sono
destinate alla locazione per uso abitativo primario, ovvero
all'assegnazione in godimento, per un periodo non inferiore a dieci
anni, con successivo trasferimento in proprieta' ai conduttori o
assegnatari, in possesso di requisiti previsti dall'art. 15. Il
canone di locazione o di godimento ed il prezzo di cessione sono
determinati nella convenzione comunale, in conformita' ai criteri
definiti dal comma 8 dell'art. 12.