LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 11
Fondo regionate per gli investimenti
nel settore abitativo
1. Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative
regionali, e' istituito il fondo regionale per gli investimenti nel
settore abitativo.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge annuale di
bilancio;
b) con le risorse statali attribuite alla Regione per le politiche
abitative, ivi comprese quelle finalizzate al soddisfacimento delle
esigenze abitative di categorie svantaggiate.
3. Le disponibilita' del fondo sono destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal programma regionale per le politiche
abitative, di cui all'art. 8, nonche' al cofinanziamento degli
eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica.
CAPO II
Interventi per l'edilizia abitativa