LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 8
Contenuto del programma
1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo
strumento di programmazione, volto al coordinamento e
all'integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il
programma ha contenuti pluriennali ed e' approvato dal Consiglio
regionale.
2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati:
a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i
criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche
locali, dando comunque priorita' al recupero, acquisto o
realizzazione di alloggi di erp e di abitazioni destinate alla
locazione, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione
urbana;
b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle
previste dalla presente legge, e la percentuale massima di
finanziamento ammissibile;
c) i criteri generali relativi alle modalita' di ripartizione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la
realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari
categorie sociali, tra le quali le forze dell'ordine ed i lavoratori
in mobilita';
d) i requisiti di ammissibilita' delle proposte comunali.
3. Il programma stabilisce altresi' i criteri generali per la
valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei
contributi nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati
dall'art. 9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorita':
a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della
Regione;
b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione
dell'intervento.
4. Il programma definisce la procedura per la valutazione
dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i
parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in
particolare, i seguenti indicatori:
a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di
attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire
l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;
b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della
disponibilita' di alloggi sociali realizzati;
c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle
politiche abitative.
5. Il programma e' predisposto previa intesa con gli Enti locali,
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nonche' con la partecipazione
delle parti sociali e delle altre istanze economiche e sociali,
nell'ambito della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, ai
sensi dell'art. 34 della medesima legge regionale.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 5
1) Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 6.
2) Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 31 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 34 - Conferenza regionale per l'economia e il lavoro
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con
provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859
costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le
associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di
consultazione delle associazioni economiche e sindacali.
Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalita'
indicate ai sensi del comma 2.
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalita'
di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.".