LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7
Concertazione istituzionale e partecipazione
1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni
previste dalla presente legge, informano la propria attivita' al
metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi della
L.R. n. 3 del 1999 e definiscono le forme di partecipazione dei
cittadini al procedimento di formazione delle decisioni.
2. Le parti sociali e le organizzazioni sindacali degli assegnatari
concorrono alla definizione delle politiche abitative regionali e
locali, secondo le modalita' previste dalla presente legge.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
La L.R. n. 3 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 1.