REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

        TITOLO I                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
          Art. 7                                                                
Concertazione istituzionale e partecipazione                                    
1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni                  
previste dalla presente legge, informano la propria attivita' al                
metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi della              
L.R. n. 3 del 1999 e definiscono le forme di partecipazione dei                 
cittadini al procedimento di formazione delle decisioni.                        
2. Le parti sociali e le organizzazioni sindacali degli assegnatari             
concorrono alla definizione delle politiche abitative regionali e               
locali, secondo le modalita' previste dalla presente legge.                     
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. n. 3 del 1999 e' citata alla nota 2) all'art. 1.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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