REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

        TITOLO I                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
          Art. 5                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Compete alle Province provvedere, anche attraverso l'Osservatorio            
di cui all'art. 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi                   
rilevati a livello comunale e alla conseguente individuazione dei               
Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via                
prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il               
Tavolo di concertazione di cui al comma 3.                                      
2. Nell'individuazione delle priorita' la Provincia valuta la                   
coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di             
pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilita'           
con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilita',                         
infrastrutturale, sociale ed economico.                                         
3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle               
politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalita' di              
gestione del patrimonio pubblico, la Provincia istituisce un Tavolo             
di concertazione con i Comuni del proprio territorio.                           
Nell'individuare le modalita' di funzionamento del Tavolo di                    
concertazione, la Provincia definisce la partecipazione delle parti             
sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per                    
specifiche materie e competenze. Il Tavolo di concertazione provvede,           
in particolare:                                                                 
a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle                   
priorita' nella localizzazione degli interventi per le politiche                
abitative, di cui al comma 1;                                                   
b) ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e                         
reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'art. 37;                         
c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del patrimonio            
di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali,            
la individuazione di procedure per la mobilita' intercomunale degli             
assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti                       
territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di              
locazione degli alloggi di erp.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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