LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5
Funzioni delle Province
1. Compete alle Province provvedere, anche attraverso l'Osservatorio
di cui all'art. 16, alla valutazione dei fabbisogni abitativi
rilevati a livello comunale e alla conseguente individuazione dei
Comuni o degli ambiti sovracomunali nei quali localizzare in via
prioritaria gli interventi per le politiche abitative, sentito il
Tavolo di concertazione di cui al comma 3.
2. Nell'individuazione delle priorita' la Provincia valuta la
coerenza della previsione dei nuovi interventi con gli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriali e la loro compatibilita'
con i sistemi ambientale, insediativo, della mobilita',
infrastrutturale, sociale ed economico.
3. Al fine di promuovere l'integrazione ed il coordinamento delle
politiche abitative a livello locale, ivi comprese le modalita' di
gestione del patrimonio pubblico, la Provincia istituisce un Tavolo
di concertazione con i Comuni del proprio territorio.
Nell'individuare le modalita' di funzionamento del Tavolo di
concertazione, la Provincia definisce la partecipazione delle parti
sociali, sviluppando l'articolazione del confronto anche per
specifiche materie e competenze. Il Tavolo di concertazione provvede,
in particolare:
a) ad esprimere il parere in merito alla individuazione delle
priorita' nella localizzazione degli interventi per le politiche
abitative, di cui al comma 1;
b) ad esprimere l'intesa sui programmi di alienazione e
reinvestimento degli alloggi di erp di cui all'art. 37;
c) a sviluppare forme di coordinamento della gestione del patrimonio
di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali,
la individuazione di procedure per la mobilita' intercomunale degli
assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti
territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di
locazione degli alloggi di erp.