REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Oggetto                                                     
          Art.  2 - Finalita' della programmazione degli interventi             
          Art.  3 - Riordino della gestione degli alloggi di erp                
          Art.  4 - Funzioni della Regione                                      
          Art.  5 - Funzioni delle Province                                     
          Art.  6 - Funzioni dei Comuni                                         
          Art.  7 - Concertazione istituzionale e partecipazione                
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PER LE POLITICHE           
ABITATIVE                                                                       
CAPO I - Programma regionale                                                    
          Art.  8 - Contenuto del programma                                     
          Art.  9 - Procedimenti attuativi                                      
          Art.  10 - Inizio dei lavori                                          
          Art.  11 - Fondo regionale per gli investimenti nel settore           
abitativo                                                                       
CAPO II - Interventi per l'edilizia abitativa                                   
          Art.  12 - Abitazioni in locazione                                    
          Art.  13 - Abitazioni in proprieta'                                   
          Art.  14 - Operatori                                                  
          Art.  15 - Utenti                                                     
CAPO III - Raccolta e coordinamento delle informazioni                          
          Art.  16 - Osservatorio regionale del sistema abitativo               
          Art.  17 - Anagrafe dell'intervento pubblico                          
CAPO IV - Qualificazione del processo edilizio e degli operatori                
          Art.  18 - Qualificazione del processo edilizio                       
          Art.  19 - Qualificazione degli operatori TITOLO III -                
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                                   
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  20 - Ambito di applicazione                                     
          Art.  21 - Disciplina applicabile                                     
          Art.  22 - Partecipazione degli assegnatari alla gestione             
del patrimonio                                                                  
          Art.  23 - Edifici a proprieta' mista                                 
CAPO II - Assegnazione e gestione degli alloggi                                 
          Art.  24 - Requisiti per l'accesso                                    
          Art.  25 - Disciplina delle assegnazioni e gestione                   
          Art.  26 - Durata del contratto di locazione                          
          Art.  27 - Subentro, ampliamento e ospitalita' temporanea             
          Art.  28 - Mobilita'                                                  
CAPO III - Annullamento dell'assegnazione, decadenza e risoluzione              
del contratto                                                                   
          Art.  29 - Annullamento dell'assegnazione                             
          Art.  30 - Decadenza dall'assegnazione                                
          Art.  31 - Risoluzione del contratto                                  
          Art.  32 - Morosita'                                                  
          Art.  33 - Accertamento periodico dei requisiti                       
          Art.  34 - Occupazione illegale degli alloggi                         
CAPO IV - Canone di locazione                                                   
          Art.  35 - Canone di locazione                                        
          Art.  36 - Destinazione dei proventi dei canoni                       
CAPO V - Alienazione degli alloggi di erp                                       
          Art.  37 - Alienazione degli alloggi di erp TITOLO IV -               
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE                                 
          Art.  38 - Fondo regionale                                            
          Art.  39 - Funzioni regionali e comunali                              
TITOLO V - NORME ORGANIZZATIVE                                                  
CAPO I - Riordino degli enti operanti nel settore delle politiche               
abitative                                                                       
          Art.  40 - Trasformazione degli IACP in enti pubblici                 
economici                                                                       
          Art.  41 - Attivita' delle ACER                                       
          Art.  42 - Statuto e organi                                           
          Art.  43 - Conferenza degli Enti                                      
          Art.  44 - Consiglio di amministrazione                               
          Art.  45 - Compiti e funzionamento del Consiglio di                   
amministrazione                                                                 
          Art.  46 - Presidente e Vice presidente                               
          Art.  47 - Collegio dei revisori dei conti                            
CAPO II - Costituzione dell'ACER                                                
          Art.  48 - Costituzione degli organi e approvazione dello             
statuto                                                                         
          Art.  49 - Patrimonio degli attuali IACP                              
          Art.  50 - Personale dipendente degli attuali IACP                    
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI                                          
CAPO I - Norme transitorie                                                      
          Art.  51 - Norme transitorie in materia di programmazione             
ed attuazione degli interventi                                                  
          Art.  52 - Norme transitorie in merito alla gestione del              
patrimonio di erp                                                               
          Art.  53 - Norme transitorie in merito all'assegnazione               
degli alloggi di erp e al contratto di locazione                                
          Art.  54 - Censimento del patrimonio di erp dei Comuni                
CAPO II - Norme finali                                                          
          Art.  55 - Monitoraggio e valutazione di impatto                      
          Art.  56 - Istituzione del fondo regionale per                        
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche                  
          Art.  57 - Norme finanziarie                                          
          Art.  58 - Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990            
e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994                                       
          Art.  59 - Abrogazioni                                                
        TITOLO I                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
          Art. 1                                                                
Oggetto                                                                         
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale           
dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle           
disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del DLgs           
31 marzo 1998, n. 112, in coerenza con i principi definiti dall'art.            
95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.                                             
2. La presente disciplina attiene in particolare:                               
a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici per le               
politiche abitative;                                                            
b) alla definizione del regime giuridico e delle modalita' di                   
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito            
denominati alloggi di erp;                                                      
c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale             
dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la riforma degli              
Istituti autonomi per le case popolari, in conformita' ai principi              
stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma                    
dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.                                    
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Sezione III del Titolo III - Territorio ambiente e                        
infrastrutture - del Capo II - Territorio e urbanistica - del D.Lgs.            
31 marzo 1998, n. 112, concernente Conferimento di funzioni e compiti           
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, riguarda:               
"Edilizia residenziale pubblica".                                               
2) Il testo dell'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente           
Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:                          
"Art. 95 - Principi per la riforma dell'edilizia residenziale                   
pubblica                                                                        
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli               
Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia                
residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del DLgs n. 112 del                
1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia,           
secondo i seguenti principi generali:                                           
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la                   
gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale                
pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del               
Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque,                       
individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio                 
dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed                    
efficacia nella gestione;                                                       
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni            
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la                 
redditivita' del patrimonio esistente;                                          
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai              
nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario           
al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale                
pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;                   
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia               
residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e                    
mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicita',             
ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche            
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'           
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;                              
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la            
gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e              
l'uniformita' delle procedure attuate dai Comuni.                               
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di              
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in                  
conformita' ai seguenti principi:                                               
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private             
per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la                 
costituzione di societa' miste;                                                 
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e             
Comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella                
predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel                  
rispetto del principio di responsabilita' e unicita'                            
dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attivita'                
amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);                 
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali           
di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione,               
d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di            
cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i                
limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi,           
promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila                   
sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse             
finanziarie;                                                                    
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti                      
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate,             
sviluppare priontariamente gli interventi di edilizia residenziale              
pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di                      
pianificazione e programmazione territoriale;                                   
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della               
gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le                  
Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni             
abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla              
individuazione degli operatori privati che partecipano alla                     
realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di              
procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla                
concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento              
dei requisiti.".                                                                
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente            
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,           
n. 382, e' il seguente:                                                         
"Art. 93 - Edilizia residenziale pubblica                                       
Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali                 
concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le                  
attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia                
residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di                
edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse            
alle relative procedure di finanziamento.                                       
Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative agli IACP fermo           
restando il potere alle Regioni di cui all'art. 13 di stabilire                 
soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformita' ai                
principi stabiliti dalla legge di riforma delle Autonomie locali; in            
mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti              
poteri dall'1 gennaio 1979.                                                     
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da                         
amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla                  
realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare           
a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio,            
nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla           
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla Legge 27 maggio 1975, n. 166,             
eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato              
attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia                     
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del                   
presente decreto.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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