LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalita' della programmazione degli interventi
Art. 3 - Riordino della gestione degli alloggi di erp
Art. 4 - Funzioni della Regione
Art. 5 - Funzioni delle Province
Art. 6 - Funzioni dei Comuni
Art. 7 - Concertazione istituzionale e partecipazione
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PER LE POLITICHE
ABITATIVE
CAPO I - Programma regionale
Art. 8 - Contenuto del programma
Art. 9 - Procedimenti attuativi
Art. 10 - Inizio dei lavori
Art. 11 - Fondo regionale per gli investimenti nel settore
abitativo
CAPO II - Interventi per l'edilizia abitativa
Art. 12 - Abitazioni in locazione
Art. 13 - Abitazioni in proprieta'
Art. 14 - Operatori
Art. 15 - Utenti
CAPO III - Raccolta e coordinamento delle informazioni
Art. 16 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Art. 17 - Anagrafe dell'intervento pubblico
CAPO IV - Qualificazione del processo edilizio e degli operatori
Art. 18 - Qualificazione del processo edilizio
Art. 19 - Qualificazione degli operatori TITOLO III -
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I - Principi generali
Art. 20 - Ambito di applicazione
Art. 21 - Disciplina applicabile
Art. 22 - Partecipazione degli assegnatari alla gestione
del patrimonio
Art. 23 - Edifici a proprieta' mista
CAPO II - Assegnazione e gestione degli alloggi
Art. 24 - Requisiti per l'accesso
Art. 25 - Disciplina delle assegnazioni e gestione
Art. 26 - Durata del contratto di locazione
Art. 27 - Subentro, ampliamento e ospitalita' temporanea
Art. 28 - Mobilita'
CAPO III - Annullamento dell'assegnazione, decadenza e risoluzione
del contratto
Art. 29 - Annullamento dell'assegnazione
Art. 30 - Decadenza dall'assegnazione
Art. 31 - Risoluzione del contratto
Art. 32 - Morosita'
Art. 33 - Accertamento periodico dei requisiti
Art. 34 - Occupazione illegale degli alloggi
CAPO IV - Canone di locazione
Art. 35 - Canone di locazione
Art. 36 - Destinazione dei proventi dei canoni
CAPO V - Alienazione degli alloggi di erp
Art. 37 - Alienazione degli alloggi di erp TITOLO IV -
FONDO PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
Art. 38 - Fondo regionale
Art. 39 - Funzioni regionali e comunali
TITOLO V - NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I - Riordino degli enti operanti nel settore delle politiche
abitative
Art. 40 - Trasformazione degli IACP in enti pubblici
economici
Art. 41 - Attivita' delle ACER
Art. 42 - Statuto e organi
Art. 43 - Conferenza degli Enti
Art. 44 - Consiglio di amministrazione
Art. 45 - Compiti e funzionamento del Consiglio di
amministrazione
Art. 46 - Presidente e Vice presidente
Art. 47 - Collegio dei revisori dei conti
CAPO II - Costituzione dell'ACER
Art. 48 - Costituzione degli organi e approvazione dello
statuto
Art. 49 - Patrimonio degli attuali IACP
Art. 50 - Personale dipendente degli attuali IACP
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - Norme transitorie
Art. 51 - Norme transitorie in materia di programmazione
ed attuazione degli interventi
Art. 52 - Norme transitorie in merito alla gestione del
patrimonio di erp
Art. 53 - Norme transitorie in merito all'assegnazione
degli alloggi di erp e al contratto di locazione
Art. 54 - Censimento del patrimonio di erp dei Comuni
CAPO II - Norme finali
Art. 55 - Monitoraggio e valutazione di impatto
Art. 56 - Istituzione del fondo regionale per
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
Art. 57 - Norme finanziarie
Art. 58 - Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1990
e all'art. 9 bis della L.R. n. 5 del 1994
Art. 59 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo, dando attuazione alle
disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, in coerenza con i principi definiti dall'art.
95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
2. La presente disciplina attiene in particolare:
a) alla programmazione regionale degli interventi pubblici per le
politiche abitative;
b) alla definizione del regime giuridico e delle modalita' di
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito
denominati alloggi di erp;
c) al riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale
dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la riforma degli
Istituti autonomi per le case popolari, in conformita' ai principi
stabiliti dalla legislazione sulle autonomie locali, a norma
dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La Sezione III del Titolo III - Territorio ambiente e
infrastrutture - del Capo II - Territorio e urbanistica - del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112, concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, riguarda:
"Edilizia residenziale pubblica".
2) Il testo dell'art. 95 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 95 - Principi per la riforma dell'edilizia residenziale
pubblica
1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli
Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia
residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del DLgs n. 112 del
1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia,
secondo i seguenti principi generali:
a) attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni concernenti la
gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del
Capo III del Titolo III della presente legge e, comunque,
individuando livelli d'esercizio tali da garantire il principio
dell'economicita' e il rispetto dei criteri di efficienza ed
efficacia nella gestione;
b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la
redditivita' del patrimonio esistente;
c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai
nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario
al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;
d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e
mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicita',
ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche
dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilita'
nonche' da eventuali fondi nazionali e comunitari;
e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la
gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e
l'uniformita' delle procedure attuate dai Comuni.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di
programmazione degli interventi per le politiche abitative, in
conformita' ai seguenti principi:
a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private
per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la
costituzione di societa' miste;
b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, Province e
Comuni, nonche' tra questi e le parti sociali interessate, nella
predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel
rispetto del principio di responsabilita' e unicita'
dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attivita'
amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);
c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali
di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione,
d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di
cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i
limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi,
promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila
sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse
finanziarie;
d) competenza delle Province alla definizione degli ambiti
territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate,
sviluppare priontariamente gli interventi di edilizia residenziale
pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale;
e) competenza dei Comuni alla promozione e al coordinamento della
gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le
Amministrazioni comunali provvedono alla rilevazione dei fabbisogni
abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla
individuazione degli operatori privati che partecipano alla
realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di
procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla
concessione di contributi agli operatori, nonche' all'accertamento
dei requisiti.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,
n. 382, e' il seguente:
"Art. 93 - Edilizia residenziale pubblica
Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali
concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le
attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia
residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di
edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse
alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative agli IACP fermo
restando il potere alle Regioni di cui all'art. 13 di stabilire
soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformita' ai
principi stabiliti dalla legge di riforma delle Autonomie locali; in
mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti
poteri dall'1 gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da
amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla
realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare
a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio,
nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla Legge 27 maggio 1975, n. 166,
eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato
attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del
presente decreto.".