DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 settembre 2000, n. 238
Via Comunale Capannaguzzo: declassificazione di vecchio tratto e vendita ai confinanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
- di declassificare da bene demaniale a bene disponibile il tratto di
strada (omissis);
- di vendere al (omissis) la porzione facente parte del bene sopra
menzionato (omissis) avente una superficie di circa mq. 390 di cui
mq. 190 circa asfaltati e mq. 200 circa non asfaltati;
- di vendere a (omissis), l'altra parte del bene, (omissis) avente
una superficie di circa mq. 390 di cui mq. 190 circa asfaltati e mq.
200 circa non asfaltati;
- di stabilire che per la cessione il prezzo sara' pari a L/mq.
18.000 (Euro/mq. 9,29) per la porzione di strada asfaltata e di L/mq.
5.000 (Euro/mq. 2,58) per la porzione non asfaltata;
- di incaricare il Dirigente del Settore Contratti - Espropri -
Patrimonio alla stipula in nome e per conto del Comune attribuendogli
ogni piu' ampia ed occorrente facolta' per l'esecuzione
dell'acquisto, (omissis); apportare in genere le correzioni meramente
materiali o quant'altro potrebbe rendersi necessario per l'esecuzione
della presente deliberazione fermo restando il contenuto sostenziale
della manifestazione di volonta' dell'Ente;
- di stabilire che le aree di cui sopra vengono cedute nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura, con
tutte azioni, ragioni, accessioni, servitu' attive e passive se vi
sono e come sono, ma senza pesi, vincoli, ipoteche valide,
trascrizioni comunque pregiudizievoli e con tutte le garanzie
dell'iscrizione e rinuncia all'ipoteca legale ed altre clausole
d'uso;
- di dare atto che si esonera il conservatore del competente Ufficio
RR.II. da ogni responsabilita' relativamente alla trascrizione
dell'atto al riguardo;
- di stabilire che tutte le spese relative all'atto di cessione
saranno a carico dell'acquirente;
- di dare al presente provvedimento la pubblicita' di cui all'art. 4
della Legge regionale Emilia-Romagna del 19/8/1994, n. 35, che
prevede la pubblicazione, del provvedimento di declassificazione,
nell'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
- di comunicare e autorizzare gli uffici competenti ad eseguire le
variazioni alla viabilita', alla segnaletica, alla toponomatica, non
appena il provvedimento sara' esecutivo ai sensi del - comma 5 - art.
4 della summenzionata L.R. 35/94.