DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2000, n. 2360
Approvazione bando per gli interventi previsti dal programma regionale, attuativo della delibera CIPE 8 agosto 1996, ai sensi dell'art. 2, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 2, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- la delibera CIPE dell'8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 1996, Serie generale, n. 236 recante
"Direttive per la concessione alle imprese del commercio e del
turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della Legge
28 dicembre 1995, n. 549";
- il punto 2.1 della predetta delibera ove si prevede, nell'ambito
degli assi prioritari, l'Asse 3 - "Riqualificazione di contesti
urbani e territoriali, Azioni: Riqualificazione delle attivita'
commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle
aree rurali";
- in particolare il punto 10 della predetta delibera che dispone che
nell'ambito dei progetti strategici di cui al citato Asse 3: "le
Regioni interessate presentano al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, per l'approvazione, i programmi
attuativi per la concessione dei contributi";
considerato che le risorse destinate all'Asse 3, ammontanti
complessivamente a 80 miliardi di Lire (Euro 41.316.551,93), sono
state ripartite fra le Regioni, sulla base della popolazione
residente nelle aree di applicazione della suddetta delibera CIPE e
che al punto 11.1 e' stabilito che alla Regione Emilia-Romagna sono
assegnati Lire 1.048.000.000 (Euro 541.246,38);
vista la delibera del Consiglio regionale n. 580 del 6 marzo 1997,
resa esecutiva dalla CCARER con atto prot. n. 424/385 del 21 marzo
1997, con la quale e' stato approvato il Programma attuativo per la
concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 42, della Legge
28 dicembre 1995, n. 549;
considerato che il suddetto Programma e' soggetto, ai sensi di quanto
disposto ai punti 10 e 11 della precitata delibera CIPE 8 agosto
1996, ad approvazione da parte del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato;
visti inoltre:
- la delibera del Consiglio regionale n. 1136 del 26 maggio 1999, con
la quale sono state apportate modifiche al suddetto Programma
attuativo su espresse indicazioni del succitato Ministero, con note
prot. n. 914012 del 20 aprile e prot. n.914088 del 15 ottobre 1998;
- il DM del 14 giugno 1999 con il quale e' stato approvato il citato
Programma attuativo ed e' stato concesso alla Regione Emilia-Romagna
un contributo di Lire 1.572.000.000 (Euro 811.870,25), in luogo di
Lire 1.048.000.000 (Euro 541.246,83) inizialmente assegnati;
- l'art. 8 della citata delibera del Consiglio regionale n. 580 del 6
marzo 1997, che prevede che la Giunta regionale determini i criteri
per l'individuazione degli interventi e provveda alla predisposizione
del bando per la presentazione delle domande;
ritenuto di procedere alla definizione dei succitati criteri e del
relativo bando;
dato atto:
- dei pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva
competenza, dal Direttore generale alla Cultura e Turismo, dr.
Alessandro Chili, e dal Direttore generale alle Attivita' produttive,
dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, VI comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del
punto 3.1 della delibera 2541/95;
- dei pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva
competenza, dal Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche, dr. Stefano Vannini, e dal Responsabile del Servizio
Programmazione della Distribuzione commerciale, d.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del
punto 3.1 della delibera 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare il bando per gli interventi previsti dal Programma
regionale attuativo della delibera CIPE 8 agosto 1996, ai sensi
dell'art. 2, comma 42, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549,
specificato nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente
provvedimento;
- di approvare i moduli per la richiesta delle agevolazioni di cui
agli Allegati 1 (Settore Commercio), 2 (Settore Turismo);
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Bando per gli interventi previsti dal Programma regionale, attuativo
della delibera CIPE 8 agosto 1996, ai sensi dell'art. 2, comma 42,
della Legge 28 dicembre 1995, n. 549
1) Aree di applicazione
1.1 - Le aree interessate sono quelle ammissibili agli interventi dei
fondi strutturali, Obiettivo 2 e quelle rientranti nella fattispecie
di cui all'art. 87.3.c. del trattato di Amsterdam, cosi' come
stabilito dalle Decisioni della Commissione Europea, C(2000) 2327 del
27/7/2000 e C(2000) 2752 del 20/9/2000.
2) Soggetti beneficiari
2.1 - Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente
deliberazione i seguenti soggetti, in relazione ai settori di
intervento.
Settore Commercio:
a) le imprese con i parametri dimensionali di cui al successivo punto
2.3 esercenti il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, anche su
aree pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
b) organismi associativi, costituiti tra le imprese commerciali di
cui alla precedente lettera a), che svolgono attivita' di gestione di
servizi comuni per gli associati. Tra gli associati possono essere
ricompresi imprese appartenenti agli stessi o ad altri settori
economici collegati, Enti pubblici ed associazioni di categoria,
anche attraverso societa' o organismi da loro controllati;
c) le societa' anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad
altre forme di commercio associato, a condizione che siano
costituiti, con prevalenza numerica, dai soggetti di cui ai punti a)
e b), anche con la partecipazione di capitale sociale di Enti locali
territoriali o di altri Enti pubblici.
Settore Turismo:
a) le imprese private singole o associate. Ai fini
dell'ammissibilita' al presente finanziamento, per imprese associate,
si intendono i club di prodotto, i consorzi e gli altri
raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma costituiti,
anche in via temporanea;
b) le societa' a capitale misto a prevalente capitale privato;
c) societa' d'area, costituite ai sensi delle Leggi regionali 38/88,
6/92;
d) centri di servizio e di assistenza tecnica promossi
dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e
cooperative turistiche;
e) cooperative turistiche.
2.2 - Le imprese possono essere anche singole ma debbono essere
integrate fra loro per il perseguimento di un obiettivo comune
rientrante fra gli scopi finanziabili. Sono comunque esclusi i
progetti in cui gli Enti pubblici sono direttamente beneficiari dei
contributi.
2.3 - Ai fini della concessione e del calcolo delle agevolazioni
previste dalla presente deliberazione le imprese di cui al precedente
punto 2.1, lettera a), devono rispettare i seguenti parametri
dimensionali:
- un massimo di 95 dipendenti;
- un fatturato annuo non superiore ai 15,2 milioni di Euro, oppure un
totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10,3 milioni di
Euro.
Qualora l'impresa richiedente faccia capo ad una o piu' imprese che
non rispondano a questa definizione, la partecipazione delle stesse
deve essere limitata a non piu' di un quarto, ad eccezione di
societa' di investimenti pubblici, societa' a capitale a rischio o
investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitano
alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa.
2.4 - I soggetti beneficiari devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nella regione Emilia-Romagna. Gli
interventi oggetto dell'agevolazione devono essere localizzati nelle
aree di cui al punto 1.
2.5 - Ai fini della determinazione della dimensione delle imprese,
fatta eccezione per le nuove imprese di cui al successivo punto 2.6,
sono considerati:
a) il fatturato annuo o il totale dello stato patrimoniale risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della
domanda di agevolazione ovvero, per le imprese che non sono tenute
alla redazione del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata;
b) il numero medio dei dipendenti occupati a tempo indeterminato da
ciascuna impresa negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione;
c) la composizione della compagine sociale di ciascuna impresa, se
costituita sotto forma di societa' di capitali, risultante alla data
di presentazione della domanda di agevolazione.
2.6 - Per le imprese costituite da non oltre un anno sono considerati
il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, la
composizione della compagine sociale dell'impresa richiedente e la
situazione patrimoniale risultanti alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
2.7 - 1 requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.2.8 - Le medie e piccole
imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di
dipendenti, dovranno dichiarare che l'impresa non ha dipendenti e che
i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori
previsti per gli esercenti attivita' commerciali sono stati
regolarmente effettuati.
3) Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
3.1 - Le richieste di concessione del contributo debbono essere
inviate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo
indicato sul modulo di domanda, Allegato 1 (Settore Commercio) e
Allegato 2 (Settore Turismo), entro e non oltre il 15 febbraio 2001,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con
esclusione di qualsiasi altro mezzo di trasmissione. Fa fede
esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Settore Commercio.
3.2 - La domanda, redatta in carta legale secondo il modello di cui
all'Allegato 1 della presente deliberazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovra' essere
corredata da:
- una relazione generale descrittiva del progetto, specificando:
a) le motivazioni del progetto proposto e la descrizione del contesto
territoriale, tematico e programmatico entro il quale verra'
realizzato;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si
intendono raggiungere;
c) la descrizione dell'intervento proposto;
d) i risultati attesi;
e) gli aspetti finanziari e dettaglio dei costi;
f) il piano finanziario di copertura delle spese.
Nel caso di soggetti beneficiari di cui alle lett. b) e c) del punto
2.1, dovra' essere allegata anche la documentazione comprovante la
forma associativa dichiarata (atto costitutivo e statuto).
Nel caso di singola impresa dovra' essere allegato il certificato di
iscrizione alla CCIAA.
Settore Turismo
La domanda, redatta in carta legale secondo il modello di cui
all'Allegato 2 della presente deliberazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, responsabile
dell'attuazione e della realizzazione del progetto, dovra' essere
corredata da:
- una relazione generale descrittiva del progetto, contenente:
a) gli obiettivi;
b) i mercati e i target di domanda da privilegiare;
c) le azioni programmate, distinte per tipologia di strumenti e
materiali e tempi del loro svolgimento;
d) il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario;
e) i tempi di svolgimento del progetto.
Nel caso di aggregazioni di imprese (club di prodotto o ATI) dovra'
essere allegata anche la documentazione comprovante la forma
associativa dichiarata e l'adesione all'Unione di prodotto.
Nel caso di impresa singola dovra' essere allegato il certificato di
iscrizione alla CCIAA.
4) Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
4.1 - Possono essere finanziati i progetti la cui realizzazione abbia
avuto inizio a partire dall'8 agosto 1996.
4.2 - I progetti di cui al presente programma dovranno essere
completati entro il termine di un anno dalla data di approvazione.
Tale termine e' esteso a due anni qualora siano previsti interventi
di costruzione o ristrutturazione degli immobili.
5) Iniziative e spese ammissibili
5.1 - Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono
essere concesse a fronte della presentazione di progetti riguardanti
le seguenti iniziative che, per numero di partecipanti, diffusione
sul territorio e significativita' economica siano in grado di
migliorare i fattori di competitivita' delle imprese minori e
determinare positive ricadute occupazionali:
1) interventi di ripristino edilizio e di recupero ambientale
connessi alla valorizzazione commerciale con ristrutturazione
commerciale per comparto o per via anche in concomitanza di
interventi sugli spazi pubblici, sull'arredo urbano e sulle
attrezzature collettive degli spazi aperti ad uso pubblico;
2) in tale quadro anche interventi edilizi relativi ai singoli
esercizi, con restauro delle facciate degli edifici e recupero o
creazioni delle componenti di arredo urbano (insegne negozi, vetrine
e infissi, segnalazioni, illuminazione) purche' finalizzati alla
creazione di un'immagine unitaria (di via, di comparto, di zona
storica ecc.) e studi sul merchandising e realizzazione di una
ristrutturazione volta ad ottenere un sistema funzionale, efficace ed
efficiente di esposizione dei prodotti e di fruibilita' dei servizi
al fine di incrementare la vendibilita';
3) se direttamente connessi con tali interventi anche ampliamenti
degli esercizi con recupero di superfici sottoutilizzate e degradate
e con valorizzazione di percorsi pedonali interni (attraverso aree
cortilizie, corti e giardini), o da inserimento, in quell'ambito, di
nuovi esercizi;
4) adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti e
interventi ai sensi del DLgs 626/94 e successive modifiche e
integrazioni;
5) interventi per la progettazione di un marchio unico territoriale;
6) intervento per la formazione di un club di prodotto tra imprese e
sviluppo di marchi comuni per merceologie affini e/o per associazioni
di via, di luogo od altro supportati da attivita' di comunicazione
volte a fidelizzare il consumatore-utente (direct marketing);
7) interventi per la progettazione di pacchetti di offerta turistica
mirati e per la elaborazione per la specifica card di accesso a piu'
servizi sportivi e ricreativi;
8) sviluppo di un sistema di card (fidelity card o guest card) che
sia il nodo centrale dell'azione di comunicazione e che permetta di
implementare un sistema di data base per queste attivita' commerciali
e turistiche con l'obiettivo di capire l'andamento dei consumi, della
domanda;
9) realizzazione di sistemi informativi di marketing, sia ad uso
interno sia per comunicare all'esterno delle organizzazioni e delle
aziende, mediante tecnologie internet ed intranet (rete di
teleprenotazione alberghiera, rete di informazione turistica a
distanza).
5.2 - I contributi sono concessi per i beni materiali o immateriali
idonei ad utilizzazioni ripetute nel tempo e di cui agli articoli 67,
68 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tutti i beni acquisiti devono essere nuovi di fabbrica. Relativamente
ai progetti del settore turistico, saranno ritenute ammissibili le
seguenti spese riferite a progetti di promo-commercializzazione:
a) la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla
realizzazione del progetto, nel caso di pacchetti, ecc...;
b) una quota in misura non eccedente il 15% dell'importo del progetto
quale riconoscimento forfettario di spese generali per la gestione
delle iniziative contenute nel progetto, e per la progettazione,
purche' documentabili;
c) spese per azioni promozionali e pubblicitarie quali, a titolo
esemplificativo: - partecipazione a fiere e saloni del settore; -
organizzazione di workshop; - organizzazione di momenti promozionali;
- organizzazione di visite di giornalisti ed operatori del settore; -
acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti
radio e televisive; - azioni di comunicazione. Le azioni proposte
dovranno fare emergere le peculiarita' delle aree interessate ed
essere finalizzate a promuovere e commercializzare prodotti turistici
integrati fra loro, quali: ambiente, natura, enogastronomia,
agriturismo, turismo verde, ecc...;
d) spese per la produzione di materiale promozionale e pubblicitario
purche' rientranti in un complessivo progetto, quali, a titolo
esemplificativo: - cataloghi istituzionali e di settore; -
pieghevoli; - opuscoli illustrativi; - strumenti audiovisivi (video,
CD, diapositive, ecc...); - oggettistica.
5.3 - Sono escluse le spese relative ad acquisto di immobili,
attrezzature di servizio, arredi, materiali di consumo e contratti di
manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se
prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa iscritte
al Registro ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, da Enti pubblici o privati aventi personalita'
giuridica, nonche' da professionisti iscritti ad un Albo
professionale legalmente riconosciuto.
Non saranno comunque ritenute ammissibili (settore turismo):
a) le spese riferite ad iniziative di sola incentivazione;
b) le spese per iniziative che contengano la commercializzazione di
prodotti estranei alla Regione Emilia- Romagna in misura
quantitativamente superiore al 30% dell'intero progetto;
c) le spese di partecipazione alle fiere e ai workshop del
rappresentante e del personale delle imprese;
d) le spese riferite ad azioni di sola animazione ed intrattenimento.
5.4 - Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti per i
quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni, ivi
comprese quelle concernenti esenzioni o riduzioni di imposta,
previste da altre normative statali, regionali, ovvero da azioni
comunitarie cofinanziate fatti salvi i benefici finanziari disposti
direttamente con atti delle Comunita' Europee e gli investimenti
inseriti in programmi attuativi cofinanziati dalle Regioni o da altri
soggetti pubblici nell'ambito di accordi di programma.
6) Misura e calcolo delle agevolazioni
6.1 - L'agevolazione e' riconosciuta sotto forma di contributo in
conto capitale, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in
termini di Equivalente sovvenzione netto (ESN) e/o Equivalente
sovvenzione lorda (ESL), calcolati in percentuale delle spese ammesse
e comunque non superiore a Lire 500 milioni (Euro 258.228,45); oppure
in alternativa, fino al 70% delle spese ammesse con un massimale di
contribuzione pari a 100.000 Euro nel corso di un triennio, ai sensi
della regola "de minimis". E' a scelta del richiedente optare per uno
dei due regimi. L'intervento non puo' essere inferiore a 50 milioni
(Euro 25.822,84).
6.2 - Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla
base dei costi ammissibili ed espresse in ESN e/o ESL sono le
seguenti:
a) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree Obiettivo 2:
- nelle aree ammesse ad usufruire delle della deroga ai sensi
dell'art. 87.3.c. del trattato di Amsterdam 8% ESN + 6% ESL; - nelle
altre aree 7,5 ESL;
b) per le unita' locali oggetto di intervento nelle aree non comprese
in quelle dell'Obiettivo 2 di cui alla precedente lett. a) ma ammesse
ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 87.3.c. del trattato di
Amsterdam 8% ESN + 6% ESL.
6.3 - Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e'
annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed e'
determinato sulla base del tasso di riferimento applicato al settore
commerciale, calcolato secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994. Il tasso da applicare per
il calcolo dell'ESN, riferito al singolo progetto, e' quello in
vigore all'epoca di avvio a realizzazione del progetto stesso. Nel
caso di progetti da avviare in anno successivo a quello della
concessione si applica in via presuntiva il tasso di attuazione
vigente all'epoca di approvazione del progetto. Ulteriori modalita'
per il calcolo delle agevolazioni in ESN e del tasso di attuazione
sono disciplinate con decreto del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, con incarico per il turismo.
6.4 - Il calcolo del contributo relativo a progetti che insistono
contestualmente su Province aventi diverse intensita' di
contribuzione e nelle aree non previste al punto 2.1, e' effettuato
tenendo conto della distribuzione degli investimenti in relazione
alla dimensione del soggetto cui l'unita' locale coinvolta nel
progetto fa capo ed alla ubicazione della stessa unita' locale. Ad
ogni unita' locale (punto vendita, magazzino, centro distributivo)
saranno attribuiti gli investimenti fisicamente in essa previsti e
realizzati; gli investimenti non frazionabili riferiti all'intero
progetto sono ammissibili in proporzione diretta al numero delle
unita' locali ubicate nelle aree obiettivo con l'intensita' prevista
per le piccole imprese nell'area di ubicazione della struttura
comune.
7) Priorita'
Settore Commercio
7.1 - La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione
della graduatoria, deve tener conto dei seguenti elementi:
1) iniziativa presentata da soggetti privati ai sensi della L.R.
41/97, ritenuta ammissibile e non finanziata per carenza di fondi;
2) inserimento dell'intervento nell'ambito di un Progetto di
valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della
L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
3) intervento riguardante l'attivazione di esercizi polifunzionali,
di cui all'art. 9 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
4) intervento compreso in accordi ed intese di programma;
5) importo degli investimenti attivati e numero delle imprese
richiedenti, nell'area oggetto di intervento integrato (punto 2.2).
Settore Turismo
7.2 - Ai fini della formazione della graduatoria, saranno valutati
con priorita' decrescente i seguenti soggetti:
1) le imprese aggregate, aderenti alle Unioni di prodotto (ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 7/98) ed le Societa' d'area di cui al punto
2.1, lett. c);
2) le imprese private singole, i centri servizi e le cooperative
turistiche, indicati rispettivamente alle lett. d) ed e) del punto
2.1.
7.3 - Particolare attenzione sara' data ai progetti contenenti azioni
finalizzate alla realizzazione di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e/o qualificazione professionale di giovani
imprenditori ed operatori turistici.
7.4 - Saranno altresi' tenuti in particolare considerazione i
progetti contenenti iniziative finalizzate alla realizzazione e/o
comunicazione di azioni volte a rendere accessibili e fruibili le
strutture turistiche, i servizi e il territorio ai turisti che
presentano bisogni speciali.
8) Istruttoria e valutazione
8.1 - L'istruttoria dei progetti viene effettuata da un gruppo di
valutazione tecnica istituito presso l'Assessorato Turismo, Commercio
composto da Dirigenti e collaboratori regionali. Il gruppo di
valutazione ha il compito di analizzare e valutare i progetti, di
predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo, in
due elenchi distinti per il settore commercio e per il settore
turismo, nonche' di proporre l'importo dei contributi stessi.
8.2 - Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione
e' di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle richieste di contributo. Detto termine si intende
sospeso per una sola volta e per non piu' di 30 giorni nel caso di
richiesta di documentazione integrativa da parte dei Servizi
regionali competenti.
9) Concessione e liquidazione del contributo
9.1 - Terminata la fase istruttoria, la Giunta regionale, tenuto
conto della proposta di graduatoria del gruppo di valutazione,
delibera la concessione dei contributi e il relativo impegno
sull'apposito capitolo di bilancio. Qualora risultassero disponibili
nuovi fondi, per revoca o rinuncia o per altre ragioni, potra' essere
deliberata l'ammissione a contributo di altre domande secondo
l'ordine della graduatoria.
9.2 - Il programma regionale contenente, per ciascun settore, gli
elenchi degli interventi ammessi ed esclusi, verra' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Verra' comunque data
comunicazione a tutti soggetti richiedenti dell'esito dell'istanza
presentata.
9.3 - La liquidazione del contributo avviene in due quote:
a) la prima, come acconto, pari al 50% del contributo concesso, ad
inizio lavori e' liquidata a richiesta del soggetto beneficiario,
previa presentazione della seguente documentazione: - fidejussione
bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
garanzia delle somme erogate, di importo pari all'acconto richiesto
che sara' svincolata a seguito dell'erogazione del saldo del
contributo; - dichiarazione del legale rappresentante del soggetto
beneficiario, attestante la data di inizio lavori;
b) la seconda, a saldo, a completamento del progetto, secondo le
modalita' previste al successivo punto 9.4.
I fatti e gli stati relativi al fine del procedimento sono
certificati ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
9.4 - La richiesta di liquidazione del saldo avviene a seguito
dell'invio alla Regione, entro 180 giorni dalla comunicazione
dell'avvenuta concessione o, in caso di interventi ancora da ultimare
o da realizzare, entro 180 giorni dal termine della realizzazione
dell'intervento, della seguente documentazione:
a) relazione tecnica, a firma del legale rappresentante del soggetto
beneficiario, che illustri le modalita' di attuazione
dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi originariamente
previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni;
b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse,
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
riportante un rendiconto analitico delle voci di spese sostenute.
Tale rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero
progressivo, data di emissione, causale, ragione sociale del
fornitore, importo (IVA esclusa), data della quietanza di ciascuna
fattura e totale delle spese sostenute;
c) documentazione comprovante la conformita' urbanistica
dell'intervento.
9.5 - La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite
massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di
spesa e della conformita' del progetto realizzato a quello approvato.
L'entita' del contributo sara' proporzionalmente ridotta, qualora la
spesa effettiva risultante dalla documentazione consuntiva presentata
risulti inferiore alla spesa preventivata.
9.6 - I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una
riduzione della spesa, potranno continuare a beneficiare delle
agevolazioni, purche' venga raggiunto almeno il 60% della spesa
ammessa, e comunque la spesa effettiva non risulti inferiore
all'importo minimo di cui al punto 6.1 della presente
deliberazione.9.7 - Il termine per la conclusione del procedimento e'
di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta
di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel
caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli
uffici.
9.8 - I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare,
nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui
contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo
comma dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n.300.
9.9 - La Regione Emilia-Romagna in relazione alle specifiche
competenze, puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni
eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.
10) Cause di improcedibilita' e motivi di esclusioni
10.1 - Sono motivo di improcedibilita' della domanda di agevolazione:
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o
mediante mezzi diversi da quello stabilito;
b) la mancata utilizzazione dei fac-simili Allegato 1 (Settore
Commercio) e Allegato 2 (Settore Turismo) di cui al punto 3.2;
c) la mancata presentazione della relazione generale e descrittiva
del progetto di cui al punto 3.2.
10.2 - Costituiscono motivo di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 5.4 della presente
deliberazione;
b) il fatto che il soggetto beneficiario si trovi in stato di
liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali.
10.3 - Dell'accertata improcedibilita' verra' data comunicazione
all'interessato entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Dei
motivi di esclusione verra' data comunicazione nei termini di cui al
punto 8.2 della presente deliberazione.
11) Revoca delle agevolazioni
11.1 - Le agevolazioni concesse sono revocate dalla Regione:
a) per la perdita dei requisiti di cui al punto 2;
b) qualora, per il medesimo investimento, siano state concesse
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali
regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni
pubbliche;
c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i
beni materiali la cui acquisizione e realizzazione e' stata oggetto
dell'agevolazione prima di tre ami dalla data di completamento del
progetto;
d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione
volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 36 mesi dalla data
di emissione dell'atto di concessione. Detto termine puo' essere
prorogato, una sola volta e per non oltre un anno per cause di forza
maggiore, a domanda da presentare prima della scadenza di 36 mesi;
f) qualora la spesa effettiva risulti inferiore ai limiti previsti al
punto 9.6.
12) Contributi indebitamente percepiti
12.1 - Nel caso di revoca di importi gia' erogati, il soggetto
beneficiario dovra' restituire tali somme maggiorate degli interessi
legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 45 giorni dalla
notifica del provvedimento di revoca da parte della Regione.
(segue allegato fotografato)