DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2000, n. 2145
Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: provvedimenti finanziari e normativi relativi all'anno 2000. Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ritenuto di dover adottare provvedimenti relativi all'oggetto in
ordine:
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende Unita'
sanitarie locali, per l'assistenza domiciliare e presso strutture
residenziali, erogata ai malati di AIDS nel 1999;
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
nell'anno 2000;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende
Unita' sanitarie locali: rette giornaliere, spese organizzative e
gestionali, costi per farmaci ed esami diagnostici sostenuti,
mobilita' infraregionale, intensita' assistenziale sanitaria e
sociale;
- alle modalita' di erogazione dei fondi;
- alle conseguenti variazioni da apportare al bilancio regionale;
richiamati gli atti legislativi centrali e regionali vigenti ed i
provvedimenti regolanti la materia:
- L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in
particolare l'art. 8;
- Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di Interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate";
- decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi
per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e
patologie correlate";
- "Programma regionale deali interventi per la prevenzione e la lotta
all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991, n.
375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940
dell'8/7/1998 entrambe esecutive;
- deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999, n. 124 recante "Criteri
per la riorganizzazione delle cure domiciliari", esecutiva;
- deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995 e della
Giunta regionale n. 2002 del 30/7/1996, entrambe esecutive, relative
all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e
patologie correlate;
- deliberazioni della Giunta regionale n. 6163 del 15/12/1992, del
Consiglio regionale nn. 1652 del 27/10/1993 e 2182 del 26/10/1994,
della Giunta regionale nn. 4692 del 29/12/1995, 1824 del 23/7/1996 e
1825 del 23/7/1996, relative all'attivita' di assistenza presso
residenze collettive o case alloggio e centri diurni per i malati di
AIDS e patologie correlate;
- deliberazioni della Giunta regionale nn. 1330 del 31/7/1998 e 2069
del 16/11/1999, relative all'attivita' di assistenza
extra-ospedaliera per malati di AIDS e patologie correlate;
- delibere CIPE 28 giugno 1990, 8 ottobre 1991, 13 ottobre 1992, 30
novembre 1993, 20 novembre 1995, 30 gennaio 1997, 26 febbraio 1998 e
21 aprile 1999 relative alle assegnazioni alle Regioni di
finanziamenti per gli interventi di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.
135;
- delibera CIPE 21 dicembre 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11/3/2000, che assegna alla Regione Emilia- Romagna la
somma di Lire 6.201.000.000, pari ad Euro 3.202.549,23, per il
trattamento domiciliare ai malati di AIDS ai sensi della Legge
135/90;
dato atto che sono state redatte le seguenti apposite tabelle
relative:
- al costo dei farmaci ed esami erogati ai malati di AIDS residenti
in Emilia-Romagna, nell'ambito dell'assistenza extra- ospedaliera,
nel corso dell'anno 1999, (Allegati 1 e 1a);
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna, nel corso dell'anno 1999, (Allegati 2 e
2a);
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case
alloggio e presso centri diurni, nel corso dell'anno 1999, (Allegati
3, 4, 3a e 4a);
riscontrato come le tabelle suddette sono state redatte sulla base
delle relazioni e rendicontazioni predisposte dalle Aziende Unita'
sanitarie locali, acquisite agli atti del Servizio Prevenzione
collettiva, dallo stesso verificate per regolarita', e riepilogate
all'allegata Tabella 5;
precisato che:
- l'allegata Tabella 6 riepiloga i fondi a disposizione delle Aziende
Unita' sanitarie locali, per l'anno 1999, per l'attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in
Emilia-Romagna ed e' stata redatta sulla base dei dati desunti dalle
colonne C, D ed E dell'Allegato 8 alla gia' citata deliberazione
della Giunta regionale 2069/99;
riscontrato come, per il corrente anno le Aziende Unita' sanitarie
locali di questa Regione hanno stipulato convenzioni con associazioni
di volontariato e altro privato sociale per la gestione
dell'assistenza residenziale e che tali strutture, riportate
nell'apposito successivo prospetto, sono state valutate - dai
competenti Servizi delle Aziende Unita' sanitarie locali - idonee al
trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate, con riserva di applicare la recente direttiva emanata
dalla Giunta regionale concernente l'autorizzazione al funzionamento
di strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie
(deliberazione n. 564 dell'1/3/2000):
Azienda USL Associazione N. posti letto N. posti di
convenzionata ass.za diurna
Piacenza "La ricerca" 9
Reggio Emilia "CEIS" di 6
Reggio Emilia
Reggio Emilia "La Collina" 3
Modena "Casa San Lazzaro 7+7 2
Citta' di Bologna "Il Pettirosso" 5
Citta' di Bologna "ANLAIDS" 10
Rimini "Comunita' di 30 20
San Patrignano"
nonche' la convenzione stipulata dall'Azienda Unita' sanitaria locale
Citta' di Bologna con la casa alloggio Villa Moscati di Pesaro per la
prospettata necessita' di continuare ad assistere presso la suddetta
struttura un paziente affetto da AIDS;
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'
sanitarie locali con le associazioni di volontariato e col privato
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti
di questa Amministrazione;
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;
dato atto inoltre che:
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate sono autorizzate a
stipulare, apposite convenzioni, oltre che con associazioni di
volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli
Enti ausiliari iscritti nell'apposito Albo regionale che gestiscono
strutture residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche),
in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni
necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;
evidenziato come per sostenere le attivita' di assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate e'
opportuno:
- adeguare, anche per l'anno 2000, sulla base dell'indice ISTAT
sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati relativo al 1999 (+1,8%), la retta media giornaliera per
l'assistenza presso case alloggio - prevista dal DPR 14 settembre
1991 in Lire 120.000 (pari ad Euro 61,97) - e gia' aggiornata
annualmente sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+5,4%),
per il 1993 (+4,2%), per il 1994 (+3,9%), per il 1995 (+5,4%), per il
1996 (+3,9%), per il 1997 (+1,7%) e per il 1998 (+1,9%);
- adeguare, anche per l'anno 2000, sulla base dell'indice ISTAT
soprarichiamato (+1,8%), la retta media giornaliera per l'assistenza
diurna - definita con deliberazione della Giunta regionale n. 4692
del 29/12/1995 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32) - e gia'
aggiornata annualmente sulla base dell'indice menzionato;
- adeguare, anche per l'anno 2000, sulla base del relativo indice
ISTAT piu' volte richiamato, la retta media giornaliera
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi - prevista
dal DPR 14 settembre 1991 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32) - e
successivamente aggiornata annualmente sulla base dell'indice
menzionato;
preso atto che tali adeguamenti determinano, per l'anno 2000, una
retta media giornaliera di Lire 158.800 (pari ad Euro 82,01) per
ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa
alloggio, di Lire 93.700 (pari ad Euro 48,39) per ciascuna giornata
di assistenza presso centri diurni e di Lire 105.900 (pari ad Euro
54,69) per ogni giornata di assistenza domiciliare;
atteso che - cosi' come e' stato previsto dalla nota dell'Assessore
alla Sanita' dell'11 luglio 1995, gia' citata nei propri
provvedimenti nn. 1824 e 1825 entrambi del 23/7/1996, nn. 2002 del
30/7/1996, 1330 del 31/7/1998 e 2069 del 16/11/1999 - per sostenere
le spese organizzative e gestionali ed al fine di consentire una
migliore e piu' efficace pianificazione dell'assistenza da parte
delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione, appare
necessario fornire un contributo giornaliero da erogare alle Aziende
Unita' sanitarie locali che accendono apposite convenzioni con il
Privato sociale per l'assistenza ai malati di AIDS ed alle Aziende
Unita' sanitarie locali che attivano l'assistenza domiciliare ai
malati di AIDS;
atteso inoltre che, come stabilito nella citata deliberazione
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito
specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa
in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci
posti convenzionati di ogni singola struttura, Lire 23.000 (pari ad
Euro 11,88) per i successivi posti fino a venti, e Lire 20.000 (pari
ad Euro 10,33) per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale
contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto
stabilito nelle relative convenzioni;
atteso inoltre che anche per l'anno 2000, come stabilito per gli anni
1997 e 1998 con propria deliberazione n. 1330 del 31/7/1998 e per
l'anno 1999 con propria deliberazione n. 2069 del 16/11/1999 appare
opportuno rimborsare alle Aziende Unita' sanitarie locali i costi
relativi agli esami diagnostici e strumentali effettuati nonche' ai
farmaci somministrati anche in regime ambulatoriale e di day hospital
nel periodo di presa in carico del paziente, purche' erogati a
supporto o a corollario dell'assistenza extra-ospedaliera, per
permettere il mantenimento del malato al proprio domicilio o presso
le idonee strutture dedicate;
dato atto che i costi sopra menzionati dovranno essere calcolati
sulla base delle cartelle cliniche e in riferimento alle tariffe
stabilite con propria delibera n. 410 del 25/3/1997 "Prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe" e
successivo aggiornamento adottato con delibera n. 593 dell'1/3/2000
recante "Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale";
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette giornaliere
stabilite dalla presente deliberazione;
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'
rimborsato alla Azienda Unita' sanitarie locali che ha attivato la
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito
dalla circolare dell'Assessorato alla Sanita' della Regione
Emilia-Romagna n. 9 del 27/6/1999 "Regolamentazione
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 1999";
considerato inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata
presso il domicilio del paziente, compreso anche quella presso
Comunita' terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a
prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per
un periodo superiore alla meta' delle giornate di effettiva
assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato -
prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per tali giornate la
retta verra' diminuita del 50%;
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono
mantenute per l'anno 2000 le disposizioni impartite con la gia'
citata deliberazione 2069/99 per la complessiva attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;
precisato che l'allegata Tabella 7 evidenzia che, sottraendo dai
fondi a disposizione delle Aziende Unita' sanitarie locali per
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS
residenti in Emilia-Romagna per l'anno 1999 - indicati alla colonna E
della citata Tabella 6 e riportati alla colonna B della citata
Tabella 7 - i costi effettivamente sostenuti per tale attivita' in
tale anno - indicati alla colonna F della citata Tabella 5 e
riportati alla colonna C della citata Tabella 7 - risultano al
31/12/1999 per alcune Aziende dei maggiori oneri e per altre Aziende
dei residui, rispettivamente specificati alle colonne D ed E della
piu' volte citata Tabella 7;
ritenuto opportuno assicurare un'offerta assistenziale, per l'anno
2000, analoga a quella dell'anno precedente, disponendo a tal fine
l'erogazione di finanziamenti alle Aziende Unita' sanitarie locali
nella stessa misura di quanto rendicontato per l'anno 1999, tenendo
peraltro conto di pregresse disponibilita' o carenze e aggiornando
unicamente la maggior spesa per l'aumento delle rette, come meglio
specificato nelle allegate Tabelle 8 e 9;
ritenuto con il presente atto, al fine di acquisire contabilmente la
somma assegnata con la richiamata delibera CIPE 21 dicembre 1999, di
apportare al Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2000
nella parte entrate e nella parte spese, la variazione per l'importo
complessivo di Lire 6.201.000.000 (pari ad Euro 3.202.549,23);viste:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n.517", cosi' come
modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000 n.11;
- la L.R. 28/2/2000, n. 16 nonche' la L.R. 16/11/2000, n. 33;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2 della
L.R. 31/77 - successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di spesa
possa essere assunto con il presente atto;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva dott. Pierluigi Macini in merito alla
regolarita' tecnica della presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente delibera;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani
nonche' dalla Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e
Bilancio dott.ssa Amina Curti, in relazione all'accertabilita' delle
entrate a carico del bilancio regionale e relativa variazione, in
relazione a quanto stabilito anche con determinazione del Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali n. 7350 del 26/9/1996,
prot. 12109;
- del parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza
sociale espresso nella seduta del 26 ottobre 2000, prot. 12109;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tabelle
allegate e contrassegnate dai numeri dall'1 al 9, i cui valori sono
espressi in Lire e convertiti, singolarmente, in Euro rispettivamente
nelle Tabelle dall'1a al 9a che sono tutte parte integrante e
sostanziale del presente atto, i consuntivi finanziari per l'anno
1999 e il preventivo per l'anno 2000 attinenti l'oggetto con le
relative assegnazioni alle Aziende Unita' sanitarie locali di seguito
specificate:
Azienda USL Assegnazione in Lire Pari ad Euro
Piacenza 362.139.260 187.029,32
Reggio Emilia 760.206.699 392.613,99
Modena 1.790.402.376 924.665,66
Imola 33.400.555 17.249,95
Citta' di Bologna 1.573.771.855 812.785,33
Ravenna 531.651.897 274.575,29
Forli' 126.648.364 65.408,42
Cesena 549.355.701 283.718,54
Rimini 1.807.921.237 933.713,40
per complessive Lire 7.535.497.944 pari ad Euro 3.891.759,90;
2) di prendere positivamente atto delle convenzioni stipulate per
l'anno 2000 dalle Aziende Unita' sanitarie locali con le associazioni
di volontariato elencate in premessa;
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno
2000 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:
- Lire 158.800 (pari ad Euro 82,01) per ciascuna giornata di
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
- Lire 93.700 (pari ad Euro 48,39) per ciascuna giornata di
assistenza presso centri diurni;
- Lire 105.900 (pari ad Euro 54,69) per ciascuna giornata di
assistenza domiciliare;
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa
in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci
posti convenzionati di ogni singola struttura (sia in casa alloggio
che in centro diurno), Lire 23.000 (pari ad Euro 11,88) per i
successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari ad Euro 10,33) per
i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione
e per ciascun posto convenzionato;
5) di determinare che anche per l'anno 2000, per le motivazioni
espresse in premessa, verranno ricompresi nei finanziamenti da
erogare alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione anche i
costi sostenuti per gli esami diagnostici e strumentali erogati,
nonche' per i farmaci somministrati, anche in regime ambulatoriale e
di day hospital, per i pazienti assistiti residenti in Emilia-
Romagna, nel periodo di presa in carico assistenziale degli stessi
sia presso il proprio domicilio, sia presso residenze collettive o
case alloggio, sia presso centri diurni;
6) di stabilire che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola
esercitino, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato "B" del DM
13 settembre 1991 la vigilanza ed il controllo igienico sanitario
sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state accese le
relative convenzioni, fermo restando il compito di sorveglianza sulla
qualita' dell'assistenza erogata da parte delle stesse Aziende;
7) di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali in parola il
calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle strutture
convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei posti
letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il
periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e
convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture
convenzionate;
8) di stabilire, ai sensi del comma 2 del citato art. 7,
dell'Allegato "B" del DM 13 settembre 1991, che la verifica periodica
sull'attivita' svolta e sulla qualita' dell'intervento venga
effettuata dalla Regione, che potra' promuovere la risoluzione delle
convenzioni in argomento qualora accerti la sussistenza di carenze
assistenziali e strutturali;
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, secondo le
modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla
liquidazione a favore delle strutture con cui hanno stipulato le
relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime
di apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente
alle prestazioni effettivamente erogate;
10) di determinare che il costo dei farmaci erogati ai soggetti in
argomento nonche' gli esami diagnostici sostenuti, cui provvedono le
Aziende Unita' sanitarie locali che forniscono l'assistenza, anche in
convenzione, venga compensato tramite la mobilita' sanitaria secondo
quanto precisato dalla circolare n.9 del 27/6/1999 dell'Assessorato
alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna recante: "Regolamentazione
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed
infraregionale. Anno 1999";
11) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle Aziende
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette stabilite nella
presente deliberazione;
12) di dare atto che le medesime Aziende Unita' sanitarie locali sono
autorizzate, ai sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a
trattenere i residui previsti al 31/12/2000, specificati alla colonna
F del citato Allegato 9), e ad utilizzarli - per il complesso
dell'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS -
anche per gli anni successivi;
(omissis)14) di impegnare la complessiva somma di Lire 7.535.497.944
pari ad Euro 3.891.759,90 corrispondente all'assegnazione, per l'anno
2000, alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione per
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS, di cui
alla colonna E dell'Allegato 9), registrandola al numero di impegno
4925 sul Capitolo 51783 "Interventi per il trattamento domiciliare
dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2,
Legge 5 giugno 1990, n. 135) Mezzi statali" del Bilancio regionale
dell'esercizio 2000 che presenta la necessaria disponibilita' a
seguito della variazione di cui al precedente punto 13;
15) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore
delle Aziende Unita' sanitarie locali specificati al precedente punto
1) provvedera' con proprio atto formale ai sensi dell'art. 61 della
L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94,
nonche' del punto 5.2 della deliberazione 2541/95, il Dirigente
competente ad avvenuta esecutivita' del presente atto;
16) di dare atto che si provvedera' ad adottare, ai sensi dell'art.
35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, i provvedimenti per il
trasferirnento della somma complessiva di Lire 7.535.497.944, pari ad
Euro 3.891.759,90, corrispondente all'assegnazione per l'anno 2000
alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione per l'attivita' di
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS ripartita cosi' come
indicato alla colonna E dell'Allegato 9) e specificato al precedente
punto 1.;
17) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali che
svolgono l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di
AIDS nell'anno 2000 provvedano, entro il mese di marzo 2001, ad
inviare alla Direzione generale Sanita' della Regione:
- la specifica relazione e rendicontazione - il cui schema e' stato
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire
alle Aziende Unita' sanitarie locali - di riepilogo dei dati relativi
all'assistenza domiciliare ai malati di AIDS svolta nell'anno 2000;
- la specifica relazione e rendicontazione - il cui schema e' stato
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire
alle Aziende Unita' sanitarie locali - di riepilogo dei dati relativi
all'assistenza presso case alloggio e centri diurni ai malati di AIDS
svolta nell'anno 2000;
- la rendicontazione dei costi sostenuti, nell'anno 2000, per i
pazienti residenti in Emilia-Romagna - con riferimento alle tariffe
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 410/97 cosi' come
modificata con delibera 593/00 in premessa richiamate - sulla base di
quanto si evince dalle cartelle cliniche, relativamente agli esami
diagnostici e strumentali effettuati, nonche' ai farmaci
somministrati anche in regime ambulatoriale e di day hospital, nel
periodo di presa in carico del paziente, purche' erogati a supporto o
a corollario dell'assistenza domiciliare per permettere il
mantenimento del malato al proprio domicilio o presso la casa
alloggio o residenza collettiva, o presso il centro diurno.
(segue allegato fotografato)