LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
ALLEGATO A
Modulo da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio:
Organizzazione/Associazione
alla c.a. del Sindaco del
Comune di . . . . . . . . .
Con la presente La informiamo che la scrivente
organizzazione/associazione svolgera' un soggiorno / campeggio nel
territorio del Vostro Comune in localita' . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . , il numero delle persone presenti previsto
e' . . . . . . . . . . . . dal giorno . . . . . . . . . . . . al
giorno . . . . . . . . . . . . . . . .
Il proprietario/i dell'area/terreno/casa sig. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha dato il suo
assenso.
I responsabili in rappresentanza dell'associazione/organizzazione per
la durata del soggiorno/campeggio sono:
Si dichiara inoltre che il nostro tipo di attivita' si configura in
quelle riconosciute dalla legge della Regione Emilia-Romagna numero .
. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . e che saranno
rispettati i vincoli previsti dalla legge sopracitata.
In riferimento alla legge sopracitata si svolgera' un:
( ) soggiorno in accantonamento nel rispetto delle norme previste
all'Allegato B
( ) soggiorno in area attrezzata nel rispetto delle norme previste
all'Allegato B
( ) campeggio autoorganizzato nel rispetto delle norme previste
all'Allegato C
( ) campeggio mobile-itinerante nel rispetto delle norme previste
all'Allegato D.
data, . . . . . . . . . . . Il responsabile
Indirizzo per eventuali comunicazioni:
ALLEGATO B
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in
area attrezzata
a) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 60 litri di
acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento
idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati
dall'Autorita' sanitaria, la potabilita' deve essere documentata
tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio
autorizzato;
b) qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, siano
installate attrezzature anche non fisse, sempre collegate con un
sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa
prevista con possibilita' in alternativa di installazione di latrine
con trattamento chimico dei liquami;
c) vi siano almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10
persone e un WC o turca e una doccia ogni 15 persone;
d) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei
recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non
direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno
con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato
dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al
trasporto;
e) la cucina dei cibi in forma centralizzata e' consentita purche' il
personale addetto alla stessa sia munito di valido libretto
sanitario. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed
il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi
all'autoconsumo familiare;
f) sia prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto
soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto
attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura
di materiali e presidi;
g) se trattasi di struttura per la quale e' previsto l'accatastamento
sia presente il certificato di abitabilita'.
ALLEGATO C
Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
a) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di
acqua potabile per persona al giorno;
b) lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrine da
campo, in numero non inferiore di una ogni 25 persone, collocate ad
almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori
di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1
metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente
ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;
c) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei
recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non
direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con
l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal
servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto
dei medesimi nel piu' vicino luogo di raccolta;
d) la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono
essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare;
e) l'uso di fuochi sia consentito in apposite piazzole e/o manufatti
fissi e rimovibili e non siano arrecati danni all'ambiente;
f) le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed
asportate all'atto del suo abbandono.
ALLEGATO D
Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti
a) I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto
responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le
modalita' da questa previste;
b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e
di proprieta' privata, vi sia il preventivo assenso del legittimo
possessore;
c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse
nell'arco delle 48 ore consecutive e non siano arrecati danni
all'ambiente;
d) non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite
piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore
a quella prevista dalla normativa di legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 agosto 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Delrio, Gilli, Majani
presentato in data 25 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 634 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 43 in data 9 novembre 2000;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.7 del 3
luglio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Delrio;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2001,
atto n. 36/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 787/4.1.14/C.G. del
3 agosto 2001.