REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 15                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella             
parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della                     
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale           
di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.              
ALLEGATO A                                                                      
Modulo da inviare al Sindaco del Comune competente per territorio:              
Organizzazione/Associazione                                                     
              alla c.a. del Sindaco del                                         
              Comune di . . . . . . . . .                                       
Con la presente La informiamo che la scrivente                                  
organizzazione/associazione svolgera' un soggiorno / campeggio nel              
territorio del Vostro Comune in localita' . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . , il numero delle persone presenti previsto           
e' . . . . . . . . . . . . dal giorno . . . . . . . . . . . . al                
giorno . . . . . . . . . . . . . . . .                                          
Il proprietario/i dell'area/terreno/casa sig. . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha dato il suo              
assenso.                                                                        
I responsabili in rappresentanza dell'associazione/organizzazione per           
la durata del soggiorno/campeggio sono:                                         
Si dichiara inoltre che il nostro tipo di attivita' si configura in             
quelle riconosciute dalla legge della Regione Emilia-Romagna numero .           
. . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . e che saranno                 
rispettati i vincoli previsti dalla legge sopracitata.                          
In riferimento alla legge sopracitata si svolgera' un:                          
( ) soggiorno in accantonamento nel rispetto delle norme previste               
all'Allegato B                                                                  
( ) soggiorno in area attrezzata nel rispetto delle norme previste              
all'Allegato B                                                                  
( ) campeggio autoorganizzato nel rispetto delle norme previste                 
all'Allegato C                                                                  
( ) campeggio mobile-itinerante nel rispetto delle norme previste               
all'Allegato D.                                                                 
data, . . . . . . . . . . . Il responsabile                                     
Indirizzo per eventuali comunicazioni:                                          
ALLEGATO B                                                                      
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in            
area attrezzata                                                                 
a) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 60 litri di                
acqua potabile per persona al giorno. Nel caso l'approvvigionamento             
idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi non controllati                       
dall'Autorita' sanitaria, la potabilita' deve essere documentata                
tramite certificazione chimica e microbiologica di un laboratorio               
autorizzato;                                                                    
b) qualora non siano disponibili servizi igienici fissi, siano                  
installate attrezzature anche non fisse, sempre collegate con un                
sistema di smaltimento dei liquami rispondente alla normativa                   
prevista con possibilita' in alternativa di installazione di latrine            
con trattamento chimico dei liquami;                                            
c) vi siano almeno un lavabo/lavello dotato di un rubinetto ogni 10             
persone e un WC o turca e una doccia ogni 15 persone;                           
d) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei                   
recipienti depositati all'esterno dell'edificio, in zona non                    
direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno           
con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato             
dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al                   
trasporto;                                                                      
e) la cucina dei cibi in forma centralizzata e' consentita purche' il           
personale addetto alla stessa sia munito di valido libretto                     
sanitario. Nel caso non sia attivata detta cucina la manipolazione ed           
il confezionamento degli alimenti devono essere considerati analoghi            
all'autoconsumo familiare;                                                      
f) sia prevista una cassetta con sufficiente materiale di pronto                
soccorso adeguatamente e periodicamente controllata per quanto                  
attiene a scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza od usura            
di materiali e presidi;                                                         
g) se trattasi di struttura per la quale e' previsto l'accatastamento           
sia presente il certificato di abitabilita'.                                    
ALLEGATO C                                                                      
Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati                    
a) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di                
acqua potabile per persona al giorno;                                           
b) lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrine da                 
campo, in numero non inferiore di una ogni 25 persone, collocate ad             
almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori            
di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1            
metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente            
ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo;                   
c) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei                   
recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non                 
direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente con            
l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal             
servizio di nettezza urbana, l'organizzazione provveda al trasporto             
dei medesimi nel piu' vicino luogo di raccolta;                                 
d) la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti devono                 
essere considerati, di norma, analoghi all'autoconsumo familiare;               
e) l'uso di fuochi sia consentito in apposite piazzole e/o manufatti            
fissi e rimovibili e non siano arrecati danni all'ambiente;                     
f) le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed              
asportate all'atto del suo abbandono.                                           
ALLEGATO D                                                                      
Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti                  
a) I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto                      
responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le              
modalita' da questa previste;                                                   
b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e            
di proprieta' privata, vi sia il preventivo assenso del legittimo               
possessore;                                                                     
c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse                  
nell'arco delle 48 ore consecutive e non siano arrecati danni                   
all'ambiente;                                                                   
d) non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite               
piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore            
a quella prevista dalla normativa di legge.                                     
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 8 agosto 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Delrio, Gilli, Majani            
presentato in data 25 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 634 (VII              
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 43 in data 9 novembre 2000;                                          
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura           
Scuola Formazione" in sede referente.                                           
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.7 del 3           
luglio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Delrio;                                                         
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2001,           
atto n. 36/2001;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 787/4.1.14/C.G. del           
3 agosto 2001.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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