REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 14                                                               
Vincolo di destinazione                                                         
1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui                  
all'articolo 12 dovranno essere destinati ad un uso coerente con le             
attivita' oggetto della presente legge per la durata di almeno                  
quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.                        
2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la            
revoca dei benefici concessi.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina