LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 14
Vincolo di destinazione
1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui
all'articolo 12 dovranno essere destinati ad un uso coerente con le
attivita' oggetto della presente legge per la durata di almeno
quindici anni dalla data di assegnazione del contributo.
2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la
revoca dei benefici concessi.