LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 13
Modalita' di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei
contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese
ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di
realizzazione.
2. Il contributo regionale puo' essere concesso entro il limite del
70% della spesa ammessa; il finanziamento regionale puo' essere
concesso anche nel caso in cui le opere siano gia' iniziate ove
necessario per assicurare il completamento delle stesse.
3. Alla liquidazione del 50% del contributo approvato si provvede
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento;
il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle
opere eseguite e delle spese sostenute.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3
comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.