REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 12                                                               
Presentazione delle domande di contributo                                       
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti            
o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al                     
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno,               
allegando la seguente documentazione:                                           
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture                
presenti;                                                                       
b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si              
intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei                 
lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la               
coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto                 
dall'art. 14;                                                                   
c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;             
d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di              
soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente                      
all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si                
impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per              
almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a dieci anni              
per le attivita' di campeggio o di soggiorno previste dalla presente            
legge.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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