LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 12
Presentazione delle domande di contributo
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i legali rappresentanti
o i loro delegati territoriali devono presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno,
allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici e/o strutture
presenti;
b) relazione tecnica contenente: la descrizione delle opere che si
intendono realizzare, il termine previsto per l'ultimazione dei
lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la
coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto
dall'art. 14;
c) copia della concessione o autorizzazione edilizia se necessaria;
d) dichiarazione con la quale il proprietario, qualora trattasi di
soggetto diverso dal richiedente il contributo, acconsente
all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne derivano e si
impegna verso il beneficiario a destinare l'edificio o l'area, per
almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a dieci anni
per le attivita' di campeggio o di soggiorno previste dalla presente
legge.